Giurisprudenza e Prassi

LIMITI ALLA DIMENSIONE DELLE OFFERTE TECNICHE - RISCONTRI GIURISPRUDENZIALI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Precisamente:

– in un caso, con bando di gara predisposto in termini analoghi al presente (poiché disponeva che le pagine eccedenti quelle massime stabilite per la redazione dell’offerta non sarebbero state prese in considerazione dalla commissione di gara “ai fini della valutazione dell’offerta”), si è osservato come, non solo non avrebbe dovuto essere disposta alcuna esclusione, mancando una previsione in tal senso, ma “neppure può ritenersi che le modalità redazionali prescelte si siano tradotte in una violazione della par condicio competitorum, comportando un indebito vantaggio per l’appellante principale. Peraltro, la lex specialis, pur avendo limitato la grandezza del carattere e il numero delle pagine, non ha ritenuto di indicare ulteriori parametri idonei ad equiparare realmente, sotto l’aspetto dimensionale, gli elaborati presentati dai singoli partecipanti (quali, ad esempio, i margini delle pagine, l’interlinea, il numero di battute) ed ha anzi consentito l’utilizzo di un font libero”. Si è pertanto concluso che, per un verso, la previsione della lex specialis aveva “la mera finalità di agevolare la Commissione nella lettura del testo”, per altro verso, sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare “in quali termini la mancata valutazione delle parti dell’offerta contestata per il carattere di font l’avrebbe resa incompleta e incerta, e perciò meritevole di esclusione, ovvero avrebbe potuto determinare una riduzione del punteggio assegnato” (così Cons. Stato, V, 2 ottobre 2020, n. 5777);

– in un altro caso, nel richiamare tale ultima sentenza, si è affermato che “Il superamento del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare di gara per la redazione dei documenti componenti l’offerta è giusta ragione di censura del provvedimento di aggiudicazione solo se previsto a pena di esclusione dalla procedura di gara, e non invece nel caso in cui si preveda solamente che le pagine eccedenti non possano essere considerate dalla commissione “ai fini della valutazione dell’offerta”; in tale ultimo caso, infatti, il ricorrente deve fornire prova anche solo presuntiva – ma certo non limitarsi a mere congetture sull’operato della commissione giudicatrice – che la violazione si sia tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro” (Cons. Stato, sez. V, 9 novembre 2020, n.6857).

Applicando i richiamati principi giurisprudenziali al caso di specie sarebbe stato onere del ricorrente -Omissis- dedurre, e quindi dimostrare, che l’aggiunta di alcune righe alle pagine delle relazioni tecniche si fosse tradotta in un indebito vantaggio per il Consorzio -Omissis-, poi risultato aggiudicatario, ovvero che l’offerta, privata delle righe in contestazione, avrebbe conseguito un punteggio inferiore.

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;