DIVIETO DI OFFERTE IN RIALZO SALVO ESPRESSA PREVISIONE DELLA LEX SPECIALIS (59.4)
In tema di appalti pubblici, anche nei settori speciali, l'offerta economica che superi l'importo a base di gara deve considerarsi inammissibile in quanto violativa del principio di inaccettabilità delle offerte in rialzo. Tale divieto, finalizzato a predeterminare l'impegno economico della stazione appaltante e a garantire la parità di trattamento tra i concorrenti, può essere derogato soltanto qualora la lex specialis preveda espressamente la facoltà di presentare offerte in aumento, non essendo a tal fine sufficienti i chiarimenti amministrativi che liberalizzino la determinazione dei singoli prezzi unitari senza incidere sul valore complessivo del lotto.
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