Giurisprudenza e Prassi

OEPV - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI – DISCREZIONALITÀ TECNICA

ANAC DELIBERA 2020

Secondo la giurisprudenza amministrativa anche nell’ipotesi in cui la valutazione dell’offerta tecnica avvenga mediante attribuzione di un mero punteggio numerico, il giudizio può essere considerato correttamente effettuato, «allorquando nel bando di gara siano stati preventivamente e puntualmente prefissati dei criteri sufficientemente dettagliati, con la individuazione del punteggio minimo e massimo attribuibile alle specifiche singole voci e sottovoci comprese nel paradigma di valutazione e costituenti i diversi parametri indicatori della valenza tecnica dell’offerta; per cui ciascun punteggio è correlato ad un parametro tecnico-qualitativo precostituito, in grado di per sé di dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla commissione giudicatrice, al punto da non richiedere un’ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso compiutamente il giudizio negli stessi punteggi e nella loro graduatoria»; con la evidente conseguenza che «Ciò esime il Giudice da una disamina comparativa ed al contempo ponderale delle offerte, occorrendo, ai fini del decidere, solamente la dimostrazione della non equivalenza delle offerte, e della non manifesta irragionevolezza della valutazione tecnica compiuta dall’Amministrazione. In ogni caso il Giudice, una volta accertati in modo pieno i fatti attraverso il processo logico-valutativo svolto dall’amministrazione in base alle regole tecniche o del buon agire amministrativo, anch’esse sindacabili, se ritiene corrette, ragionevoli, proporzionate ed attendibili le valutazioni operate, non può spingersi oltre, fino ad esprimere proprie autonome scelte, atteso che, altrimenti, assumerebbe egli la titolarità di un potere riservato all’amministrazione» (così TAR Pescara, 18.06.2018 n. 204 che cita in termini, tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 505; sez. V, 25.01.2016 n. 220); ritenuto, tutto ciò considerato, che nel caso in esame non emergono le asserite, palesi abnormità logico-valutative che affliggerebbero – a giudizio dell’istante – la scelta tecnica operata dalla Commissione e che di certo il sindacato dell’Autorità non può spingersi a valutare nel merito l’adeguatezza e la compatibilità delle singole proposte con il progetto dell’Amministrazione, né tantomeno, per citare alcuni parametri strettamente inerenti all’appalto in esame, la loro qualità culturale o la loro validità sotto il profilo del valore dell’intrattenimento e dell’animazione o addirittura sotto l’aspetto della creatività dei progetti.

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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