Giurisprudenza e Prassi

LEGGE PROVINCIALE TRENTO - CONCETTO "MINOR PREZZO" - CHIARIMENTI

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2021

Anche nel caso di cui è causa, infatti, non è in questione l’applicazione della formula declinata nell’allegato B al Regolamento citato, ma viene in esclusiva considerazione l’interpretazione da attribuire alle disposizioni provinciali surriportate, in ordine al concetto di “minor ribasso” letteralmente ivi enunciato.

Merita riportare testualmente il ragionamento esposto nella sentenza che, nella completa disamina della questione ermeneutica posta all’attenzione del Tribunale, consente di definire puntualmente anche la presente controversia: “Sotto l’immediato profilo testuale, il sostantivo maschile <ribasso> definisce infatti <una nuova o ulteriore diminuzione>, correntemente riferita anche ad un prezzo o, comunque, ad un valore che – per l’appunto – diminuisce (cfr. la relativa voce su G. Devoto – G. Oli, Vocabolario della lingua italiana, Milano – Varese, 2009). I sinonimi di tale sostantivo sono quindi indicati con <riduzione, calo, abbassamento, decremento, diminuzione, flessione>, nel mentre i contrari comprendono – tra gli altri – i sostantivi <rincaro> e <rialzo> (cfr. GEDEA, Grande Dizionario della Lingua Italiana, a cura di T. De Mauro, Torino – Novara, 2010, Vol. II, Olonimi e Meronimi, voce <Ribasso>).

Se così è, dunque, l’enunciato della disposizione normativa che contempla il <ribasso> quale criterio di valutazione dell’offerta tecnica non può invero essere interpretato consentendone la fungibilità di significato con il sostantivo contrario, ossia il <rialzo>.

In tal senso, perciò, il <minor ribasso> contemplato dalla disciplina in esame non può che identificarsi con l’offerta che, rispetto a tutte le altre collocatesi in competizione, indica il più contenuto decremento di prezzo offerto rispetto a quello posto a base della gara, e tale locuzione non può per certo essere forzata dall’interprete nel suo intrinseco significato testuale, rendendola quindi irragionevolmente comprensiva anche della ben contraria nozione di <rialzo> rispetto al prezzo – base.

E’ ben vero che il predetto art. 12 disp. prel. c.c. associa il criterio ermeneutico letterale del <significato proprio delle parole secondo la connessione di esse> all’<intenzione del legislatore>, ossia all’indagine sulla c.d. <ratio legis>: ma, ben vedere, quest’ultimo strumento che è posto a disposizione dell’interprete risulta comunque limitato alle sole ipotesi in cui il suo utilizzo è imposto dall’insufficienza, ovvero dall’ambiguità del dato testuale contenuto nella disposizione normativa che deve essere interpretata.

Nel caso di specie il significato testuale della nozione di <ribasso> risulta, di per sé, del tutto chiaro ed esonera pertanto l’interprete da qualsivoglia, ulteriore indagine, coerentemente con la ben nota regula iuris dell’in claris non fit interpretatio, ossia del brocardo già enunciato nel XII secolo dalla scuola dei glossatori bolognesi che trae origine dalla concezione romano-classica dell’interpretatio e che è stato puntualmente recepito nello stesso, anzidetto testo dell’art. 12 disp. prel. c.c.: e, se è ben vero che la ratio della disciplina legislativa e regolamentare qui in esame risulta complessivamente deputata a favorire le imprese subappaltatrici locali, tale favor non può peraltro giungere al punto di consentire all’interprete di trasformare una gara expressis verbis articolata essenzialmente sulla presentazione di offerte in ribasso valutabili in termini di pregevolezza tecnica in una procedura viceversa contemplante anche la presentazione di offerte in rialzo valutabili alla stessa guisa delle prime.

In tal senso, quindi, l’utilità traibile dalle imprese subappaltatrici non potrà che essere individuato dai margini esclusivamente consentiti dall’offerta con <minor ribasso>, e non già contemplante un <rialzo> rispetto ai prezzi posti a base della gara.

Né l’applicazione della surriportata formula di cui all’allegato B del regolamento applicativo della legge, e segnatamente riferita al suo art. 3, comma 2, lett. c), consente di addivenire ad un risultato ermeneutico diverso.

Non è infatti contestata dalle parti la circostanza che, qualora i concorrenti offrano tutti ribassi negativi, tranne uno che potrebbe essere nullo, il coefficiente <r>, definito come il rapporto fra Rmin/Rmax, diventerebbe non calcolabile in quanto si otterrebbe un valore negativo (Rmin) fratto 0 (Rmax), e cioè una frazione matematicamente impossibile; ed è parimenti incontroverso che se tutti i concorrenti indicassero 0 come ribasso massimo si otterrebbe 0/0 (Rmin/Rmax) e, quindi, una frazione matematicamente indeterminata che comporterebbe nei confronti di tutti i concorrenti l’impossibilità di riconoscere nei loro riguardi il punteggio previsto dall’art. 2, comma 3, lett. c), della l.p. n. 2 del 2020.

La formula, pertanto, può correttamente funzionare accettando esclusivamente valori maggiori di 0: e ciò, del resto, in assoluta coerenza con lo stesso significato, dianzi riferito, della nozione di <minor ribasso> contenuta nella disposizione normativa e che si configura quale necessario presupposto della formula medesima.

Il Collegio non sottace che, anche a prescindere dai sopradescritti casi – limite della totalità (tranne una) delle offerte in rialzo e della totalità delle offerte pari a 0, la formula può invero parimenti produrre un risultato nei casi in cui alcuni concorrenti abbiano presentato offerte in rialzo, come per l’appunto è accaduto nel caso di specie.

Tuttavia, in tale evenienza, la circostanza che dall’applicazione della formula sia conseguito un risultato non può comunque consentire di concludere che tale esito sia coerente con l’indefettibile presupposto normativo che è posto alla base della corretta applicazione della formula, la quale è infatti essenzialmente preordinata a premiare il <minor ribasso> e non già offerte in rialzo.

Detto altrimenti, la prescrizione di legge (art. 2, comma 3, lett. c della l.p. n. 2 del 2020) e regolamentare (art. 4, comma 3, del regolamento, approvato con d.P.P. 27 aprile 2020 n. 4 –17/Leg.) in forza delle quali deve essere offerto, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dall’art. 3, il <minor ribasso> vincola i concorrenti a non offrire rialzi in luogo di ribassi, in modo quindi da non determinare l’introduzione nella formula di valori algebrici anziché matematici.

La violazione di tale norma non comporta – si badi – l’esclusione dalla gara, bensì la mancata valutazione del punteggio previsto dal predetto art. 2, comma 3, lett. c) della l.p. n. 2 del 2020 nei confronti dei concorrenti che la trasgrediscono, e ciò alla stessa guisa dell’ipotesi in cui i concorrenti medesimi abbiano offerto 0, ossia non abbiano inteso praticare ribassi rispetto ai prezzi indicati a base della gara”. Sulla scorta di tale compiuta analisi risulta in definitiva che non è in alcun modo apprezzabile una reale diversità tra le due situazioni fattuali, poiché né l’offerta di rialzo né l’offerta pari a zero, possono essere espressione di quel “minor ribasso” previsto dalla disciplina in argomento.

Nel caso di cui è causa, inoltre, sussiste un’ulteriore dirimente ragione di infondatezza della diversa opzione interpretativa proposta nel ricorso. Invero, nell’ambito della procedura di gara, è stato reso un espresso chiarimento proprio in ordine alla fattispecie oggetto dell’odierno esame, comunicato a tutti i concorrenti mediante la piattaforma e-procurement (cfr. doc. 6 di parte controinteressata) come espressamente previsto dalla lex specialis di gara (pag 9). Giova riportare il tenore letterale di tale apporto chiarificatore del 24 settembre 2020 ad ore 10,36: “Si risponde ad una richiesta di chiarimento estendendo a tutti gli invitati la risposta in quanto ritenuta utile a chiarire un punto dell’offerta tecnica. E’ stato chiesto se, in merito al criterio C dell’offerta tecnica (di cui all’art. 2 comma 3 lett. c) della LP n. 2/2020 dd. 23.03.2020) e vista la formulazione della formula siano accettati anche rialzi (o valori di ribasso negativi) o se debba intendersi come valore massimo ammissibile il valore di 0% di ribasso. Si fa presente che, accettando valori negativi, c’è la possibilità che si abbiano tutti ribassi negativi, tranne uno che potrebbe essere nullo. In quel caso (possibile) il coefficiente <r>, definito come il rapporto fra Rmin/Rmax, diventerebbe non calcolabile in quanto si otterrebbe un valore negativo (Rmin) fratto 0 (Rmax), ovvero una frazione matematicamente impossibile. Anche il valore 0 implica lo stesso problema, infatti se tutti gli invitati indicassero 0 come ribasso massimo si otterrebbe 0/0 (Rmin/Rmax) e quindi una frazione matematicamente indeterminata. Si ritiene, pertanto, di poter accettare solo valori maggiori di 0, anche in considerazione dei principi generali di ragionevolezza e di non ammissibilità di offerte al rialzo, applicabile, secondo questa stazione appaltante, anche ai gruppi di lavorazioni omogenee e non solo all’importo complessivo a base d’asta …”. Tale chiarimento, infatti, ha integrato la lex specialis, secondo le modalità espressamente e legittimamente previste dalla stessa disciplina di gara, con disposizione chiarificatrice che non aveva l’effetto di comportare l’esclusione del concorrente, ma la mancata attribuzione del punteggio relativo al criterio in argomento, in termini di parità tra tutti i partecipanti alla gara, proprio alle offerte espresse con valore pari a zero.


Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;