Giurisprudenza e Prassi

ECCESSIVA VALORIZZAZIONE ELEMENTO PREZZO - ERRATA SCELTA DELLA FORMULA MATEMATICA - CONSEGUENZE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Con il quarto motivo dell’appello principale si censura la pronuncia del primo giudice sull’ottavo motivo del ricorso di primo grado, relativo all’eccessiva valorizzazione dell’elemento prezzo “a discapito della qualità, alterando la proporzione (di 70/30) tra le due componenti e trasformando, di fatto, la gara in una concorrenza sul mero prezzo”.

Il mezzo non contiene specifici profili di censura alla sentenza del T.A.R., ma riproduce il corrispondente motivo del ricorso di primo grado, basato sulla pretesa inidoneità della formula rispetto al numero di concorrenti.

La censura è comunque infondata nel merito, sol che si abbia riguardo alla circostanza che, in sede di predisposizione della formula per il calcolo del punteggio, la stazione appaltante compie una scelta funzionale all’obiettivo negoziale, evidentemente senza poter considerare il concreto sviluppo di tale formula in funzione di un dato (il numero delle imprese che presenteranno offerte) non noto e non prevedibile a quel momento, come correttamente rilevato dal T.A.R.

Sul punto la censura in esame deduce che “considerando la natura della S.A. - ossia un’Asst che frequentemente indice gare d’appalto - e dell’oggetto del servizio (ossia gli ausili per disabili), si ritiene che la stessa ben avrebbe potuto previamente prevedere (in virtù delle precedenti similari gare d’appalto, delle indagini di mercato e della propria posizione di ente affidatario) il ridotto numero di partecipanti, e quindi scegliere una formula più consona che non alterasse in maniera così palese la proporzione tra componente tecnica ed economica dell’offerta”.

L’assunto non può essere condiviso, giacchè esso implica una limitazione dell’attività prenegoziale della pubblica amministrazione non consentita né imposta dai parametri normativi invocati (artt. 94 e 95 del codice dei contratti pubblici), che irrigidirebbe eccessivamente l’esercizio della scelta in esame, peraltro in funzione di elementi del tutto aleatori e variabili, il che snaturerebbe non solo la funzione contabilistica, ma anche quella proconcorrenziale, del procedimento di evidenza pubblica.

Peraltro va osservato incidentalmente che l’odierna appellante, in disparte il profilo della decadenza o meno sviluppato in sede di gravame, coerentemente a tale prospettazione avrebbe dovuto impugnare la lex specialis prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, essendo il presupposto logico della censura quello della astratta (e non concreta) inidoneità della formula rispetto alla tipologia di gara.



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