Giurisprudenza e Prassi

RIBASSI ECCESSIVI - FORMULE ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ECONOMICO PER LIMITARE LA CONCORRENZA

TAR MARCHE AN SENTENZA 2022

L’ultimo motivo di ricorso è volto a censurare, sempre in via subordinata, la formula prevista dal disciplinare di gara per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica. Al riguardo la ricorrente evidenzia in premessa come la stazione appaltante abbia previsto, oltre ad una formula non lineare, che già di per sé porta a una “…limitazione di una concorrenza basata sul prezzo…” (così le Linee Guida ANAC n. 2), un coefficiente pari a 0,4, che ha a sua volta l’obiettivo di “…scoraggiare i ribassi più elevati…” (così sempre le Linee Guida ANAC n. 2 in relazione i coefficienti compresi tra 0 e 1).

Ebbene, nella specie l’applicazione di tale illegittima formula (unita al cattivo esercizio della discrezionalità tecnica da parte della commissione) ha impedito a OMISSIS, forte di un ribasso del 40%, di prevalere su OMISSIS, che ha offerto un ribasso del 10%, il che ha vanificato ogni concorrenza sul prezzo.

È certamente vero che nelle Linee guida n. 2 del 2016 l’ANAC evidenzia l’opportunità di prevedere nelle formule per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica dei correttivi finalizzati ad evitare ribassi eccessivi, ma è anche vero che esistono altri studi di settore in cui si evidenziano gli aspetti negativi legati all’applicazione di tali correttivi;

– in realtà la stazione appaltante, laddove decida di introdurre tali correttivi, deve anzitutto dimostrare di conoscere bene il mercato di riferimento, visto che i ribassi eccessivi vanno sicuramente combattuti tanto negli appalti di lavori pubblici quanto negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera (perché in questi casi un ribasso eccessivo di solito apre la strada a lavori eseguiti con materiali più scadenti o a servizi erogati “al risparmio”, ossia tagliando le lavorative effettivamente erogate), mentre nelle forniture il discorso è più articolato;

– con riguardo al caso di specie va infatti osservato che i ribassi praticati dai tre concorrenti sono molto diversificati fra loro, andandosi dal 10% di OMISSIS al 40% di OMISSIS, passando per il 22% di Polimedica, il che non può non far pensare che in questo settore l’offerta economica risente di numerose variabili, non necessariamente legate alla volontà del concorrente di battere la concorrenza mediante la formulazione di un prezzo “stracciato”;

– va poi evidenziato che già il disciplinare attribuiva 70 punti su 100 all’offerta tecnica (e prevedeva altresì, sempre per l’offerta tecnica, una soglia di sbarramento di 35 punti), per cui la finalità principale dell’amministrazione, ossia ottenere la fornitura di apparecchiature di elevata qualità, era già stata presa in considerazione ex ante (e, alla luce dell’art. 95, comma 10-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, la percentuale riservata all’offerta tecnica avrebbe anche potuto essere elevata a 80 o 90 punti su 100);

– da ultimo, e pur non potendosi censurare di per sé il coefficiente 0,40 prescelto dall’amministrazione (perché si tratta di una preferenza di merito), si deve notare che, stante la formula indicata nel disciplinare, anche coefficienti diversi, ma leggermente più vicini all’unità (ad esempio 0,50 o 0,60), avrebbero garantito da ribassi eccessivi senza comprimere oltre misura la valenza dell’elemento prezzo (assicurando peraltro alla stazione appaltante un evidente risparmio di spesa).

Pertanto, in sede di riedizione della gara, l’A.O. Riuniti terrà conto anche di tali profili.



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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
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LINEE GUIDA: Atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le reg...
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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...