Giurisprudenza e Prassi

ONLUS - OFFERTA IN PERDITA PRIVA DI UTILE - INAMMISSIBILE

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2021

Va osservato come in linea generale un concorrente non possa giustificare la propria offerta con apodittiche affermazioni sulla propria posizione di forza sul mercato e sulle particolari condizioni di favore che consegue – in virtù di tale posizione – nei contratti di fornitura di materiale e mezzi da impiegare nell’esecuzione dell’appalto.

Così come non può essere astrattamente enfatizzata la circostanza che l’offerente sia una Onlus, che come tale non è tenuta alla distribuzione degli utili: tale condizione può al più consentire di presentare un’offerta con un utile minimo, ma non certo legittimare la presentazione di un’offerta in perdita. Diversamente, infatti, ne verrebbe alterata la concorrenza, senza garanzie per la stazione appaltante di conseguire la prestazione contrattuale.

Pertanto, le considerazioni svolte in tal senso da OMISSIS s.c.s. nei giustificativi dell’ 8.12.2020 equivalgono a una mancanza di giustificazione, come del resto anche rilevato dal Comune, che, infatti, aveva richiesto all’aggiudicataria chiarimenti puntuali.

Ciò detto in linea generale, entrando nello specifico delle voci di costo oggetto di contestazione da parte di Consorzio L., va osservato come la prima doglianza si appunti sul costo della formazione del personale impiegato nella commessa.

La ricorrente ritiene che l’aggiudicataria ne abbia sottostimato l’onere economico, perché l’attività di formazione, ancorché svolta fuori dall’orario di servizio, comporta che il personale che segue i corsi sia comunque remunerato come stesse tendendo la prestazione lavorativa, e tale costo non compare nelle giustificazioni di OMISSIS s.c.s..

La difesa della controinteressata sul punto, oltre a essere ondivaga, è smentita sotto certi profili dalla documentazione in atti.

In prima battuta OMISSIS. s.c.s. dichiara che la formazione verrà svolta in orario di lavoro, preferibilmente nei periodi dell’anno a bassa stagionalità. E, tuttavia, pare difficile ipotizzare che, per il tipo di servizio oggetto dell’appalto, vi siano periodi dell’anno in cui l’attività dell’impresa appaltatrice è meno intensa.

Di seguito l’aggiudicataria afferma che il personale in formazione verrà sostituito da personale proveniente da altri cantieri, preferibilmente dislocati nelle vicinanze, dimenticando però di conteggiare il costo del personale che effettua le sostituzioni.

Poi OMISSIS s.c.s. sostiene che non tutte le ore di formazione saranno necessarie perché verrà impiegato personale già formato. Il piano di formazione del personale è però elemento dell’offerta (oggetto di specifico punteggio premiale), e l’offerta non è suscettibile di modifica in sede di verifica di congruità (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, sentenza n. 7943/2020). Inoltre, la ricorrente, nell’aderire alla clausola sociale contenuta nel disciplinare di gara, ha dichiarato di impiegare per lo più personale del gestore uscente e non proprio.

Al riguardo è irrilevante che in concreto non il passaggio di personale vi potrà essere per il rifiuto del gestore uscente a liberare il proprio personale, essendo questa circostanza non nota al momento in cui viene predisposta l’offerta. Al contempo, l’aggiudicataria non può fare affidamento per coprire i costi di formazione sul Fondo Nuove Competenze, istituito dall’articolo 88 del cd. decreto Rilancio n. 34/2020 (così come prospettato in una delle memorie difensive), quanto meno perché non risulta che ancora ne sia stata ammessa.

Infine, OMISSIS s.c.s. asserisce che il costo della manodopera dichiarato in offerta comprende, oltre a quello per svolgere il servizio, anche quello della formazione. Tuttavia, dalla documentazione in atti (si veda in particolare la nota dell’aggiudicataria del 15.01.2021) emerge che il costo della manodopera dichiarato copre esattamente le 37.908 ore offerte per eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto. Sicché, ancora una volta, sottrarre dal monte ore offerto per eseguire il servizio, le ore per la formazione significa, modificare l’offerta.

In conclusione, OMISSIS s.c.s. sicuramente non ha giustificato nella sua interezza il costo della formazione del personale impiegato nell’appalto.

Ora, non spetta a questo Giudice stabilire quanto sia l’importo di tale voce di costo, ma è evidente che su questo specifico aspetto l’istruttoria del Comune sia stata del tutto carente.

E tale carenza è tanto più rilevante se si considera che – per stessa ammissione dell’aggiudicataria – l’utile previsto è utile piuttosto contenuto.


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CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
DECRETO: il presente provvedimento;
FORMAZIONE: Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi comp...
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COSTO DELLA MANODOPERA: Il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale impiegato), individuato come costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensiv...
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