OFFERTA ECONOMICA - PRINCIPIO DI SEGRETEZZA
Ritiene il Collegio che la modalità di trasmissione adottate in concreto dalla controinteressata siano illegittime, in quanto, rendendo disponibile alla commissione l’offerta economica contestualmente a quella tecnica ed essendo i relativi files liberamente accessibili, violano il fondamentale principio di separazione tra l’offerta tecnica e quella economica, in forza del quale fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici e l’attribuzione dei relativi punteggi, è interdetta alla commissione giudicatrice la conoscenza di quelli economici, per evitare ogni possibile influenza sull’apprezzamento dei primi. La necessaria segretezza dell'offerta economica, infatti, è imposta “a presidio dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), sub specie di trasparenza e par condicio dei concorrenti, per garantire il lineare e libero svolgimento dell’iter che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica e l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24.01.2019, n. 612).
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