Giurisprudenza e Prassi

OFFERTA ECONOMICA - PRINCIPIO DI SEGRETEZZA

TAR PIEMONTE TO SENTENZA 2022

Ritiene il Collegio che la modalità di trasmissione adottate in concreto dalla controinteressata siano illegittime, in quanto, rendendo disponibile alla commissione l’offerta economica contestualmente a quella tecnica ed essendo i relativi files liberamente accessibili, violano il fondamentale principio di separazione tra l’offerta tecnica e quella economica, in forza del quale fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici e l’attribuzione dei relativi punteggi, è interdetta alla commissione giudicatrice la conoscenza di quelli economici, per evitare ogni possibile influenza sull’apprezzamento dei primi. La necessaria segretezza dell'offerta economica, infatti, è imposta “a presidio dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), sub specie di trasparenza e par condicio dei concorrenti, per garantire il lineare e libero svolgimento dell’iter che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica e l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24.01.2019, n. 612).

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;