Giurisprudenza e Prassi

OFFERTA ECONOMICA - MANCATA INDICAZIONE PREZZO ALCUNE VOCI - ESCLUSIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Il meccanismo di gara, nello specifico caso in esame, implica uno stretto legame tra l’offerta tecnica ed economica, prevedendo la valorizzazione economica delle migliorie offerte in sede tecnica. Ne consegue che l’omessa compilazione delle corrispondenti attribuzioni di valore integra un’incertezza assoluta dell’offerta economica ai sensi dell’art. 5 lett. f) della lettera di invito.

Tale disposizione prevede infatti che “costituisce causa di inammissibilità o di esclusione dalla gara: (…) f) la seguente condizione per l’inammissibilità: la mancanza totale dell’offerta economica nonché l’incertezza assoluta sul contenuto della stessa (ad es: offerte condizionate, alternative, contenenti correzioni, abrasioni e cancellature di sorta, ecc) ovvero la mancata indicazione dei costi specifici aziendali per la sicurezza”.

Il Collegio non disconosce, ma anzi condivide, l’orientamento in base al quale il fatto che “una delle voci che concorrono a comporre l’offerta economica sia pari a zero non rende, evidentemente, pari a zero l’intera offerta, né vizia di per sé l’offerta stessa, la cui affidabilità va ponderata alla luce di una valutazione complessiva” (cfr. Cons. St., n. 3654 del 2018).

Tuttavia, come già anticipato, nel caso di specie, l’attribuzione dei punteggi si connota per la sussistenza di un indissolubile legame, imposto dalla stessa legge di gara, tra le proposte di miglioramento tecnico, incidenti sull’offerta tecnica, e la relativa valutazione economica, in assenza della quale, come già sottolineato, deve considerarsi incompleta e assolutamente incerta la offerta economica nel suo complesso.

La soluzione accolta dal Collegio, tenuto conto che per ben due migliorie tecniche non è stato esplicitato il relativo valore, risulta in sintonia con la giurisprudenza, secondo cui: “in via generale, se nell’offerta manca l’indicazione di più di un prezzo, essa non è valida. Se è vero, infatti, che l’omissione di una voce può essere tale da comunque consentire – in sede di esame dell’offerta – la ricostruzione senza margini di opinabilità della volontà dell’offerente, mediante il raffronto fra la somma dei prezzi unitari ed il prezzo globale, non è men vero che una tale operazione matematica non può essere utile dove vi siano da ricostruire più voci, riguardo alle quali spetta soltanto all’offerente graduare quanto richiedere in relazione a ciascuna, trattandosi di valutazioni espressive di scelte tecniche ed economiche sue proprie, insurrogabili dall’ufficio. Di conseguenza, più omissioni riscontrate in sede di gara hanno carattere essenziale e irrimediabile d’ufficio, per il suo importo e per l’obiettiva incertezza che provoca in ordine all’effettivo contenuto delle voci dell’offerta presentata” (Cons. Stato, n. 240 del 2011).

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;