Giurisprudenza e Prassi

MODIFICHE DELLE SINGOLE VOCI DI COSTO - AMMESSE MA NON POSSONO DETERMINARE VARIAZIONE DELL'OFFERTA

TAR SICILIA PA SENTENZA 2023

I principi espressi dalla menzionata sentenza n. 8356/2023 del Consiglio di Stato vanno nel senso opposto rispetto a quello auspicato da parte ricorrente, in quanto hanno affermato che:

- è possibile procedere a compensazioni tra sottostime o sovrastime o, comunque, a modifiche delle voci di costo indicate negli stessi giustificativi, purché resti nel complesso immutata l’offerta economica e la sua complessiva sostenibilità;

- la formulazione di un’offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall’esecuzione futura di un contratto e, per contro, sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile.

Appare evidente come lo scostamento del costo della manodopera prospettato dalla ricorrente nei chiarimenti dell'11 novembre 2022 non potrebbe mai essere giustificato alla luce del visto precedente.

A ciò si aggiunga che, come chiarito dal giudice di appello "è possibile procedere a compensazioni tra sottostime o sovrastime o, comunque, a modifiche delle voci di costo indicate negli stessi giustificativi, purché siano rispettati i seguenti limiti: - l'entità dell'offerta economica deve restare ferma in ossequio alla regola di immodificabilità dell'offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1449; V, 8 gennaio 2019, n. 171); - le singole voci di costo possono essere modificate solo per sopravvenienze di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi o per originari comprovati errori di calcolo o per altre plausibili ragioni (Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1874; V, 26 giugno 2019, n. 4400; V, 10 ottobre 2017, n. 4680); - non è possibile rimodulare le voci di costo senza alcuna motivazione e al solo scopo di "far quadrare i conti" ossia per assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato ma siano superate le contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di costo (cfr. Cons. Stato, V, 22 maggio 2015, n. 2581; sez. VI, 20 settembre 2013, n. 4676; VI, 7 febbraio 2012, n. 636; VI, 15 giugno 2010, n. 3759). Occorre infatti tener conto del fatto che il sub-procedimento di verifica dell'anomalia non ha quale obiettivo la riparametrazione dell'offerta alla luce delle sollecitazioni provenienti dalla stazione appaltante, ma quello di verificare la serietà dell'offerta già formulata, pena la palese violazione del principio della par condicio tra i concorrenti (cfr. Cons. Stato, V, 4 giugno 2020, n. 3528; V, 14 aprile 2020, n. 2383; V, 16 gennaio 2020, n. 389; V, 31 agosto 2017, n. 4146)" (Cons. St., sez. V, 26 ottobre 2020, n. 6462).

Nel caso di specie:

- la voce del costo della manodopera è stata modificata senza alcun riferimento a una sopravvenienza di fatto o normativa; né è stato comprovato l'errore che avrebbe determinato un simile scostamento (meramente – e genericamente – allegato con le giustificazioni della ricorrente dell'11 novembre 2022, ma non ulteriormente documentato);

- in sede di chiarimenti è stato dichiarato un margine di guadagno della ricorrente pari a complessivi euro 19.020,22 in quattro anni (pari a euro 4.755,08 per ogni anno; cfr. all. 32 di parte ricorrente, p. 8 delle giustificazioni), corrispondenti al 2,23% delle spese generali, laddove - a titolo puramente comparativo - l'utile di Saba è risultato essere pari all'8/9% (cfr. la relazione di verifica di congruità dell'offerta, all. 18 di parte ricorrente, p. 3), ovvero a circa quattro volte l'utile da ultimo dichiarato dalla ricorrente.

Né, nel caso di specie, può dirsi che la stazione appaltante abbia escluso la ricorrente senza aver prima chiesto chiarimenti sull'offerta economica, atteso che l'esclusione è intervenuta a valle dei chiarimenti e in considerazione del loro carattere insoddisfacente: è stato, infatti, proprio il tenore dei chiarimenti, con il correlato ribasso di quasi 400.000,00 euro del costo della manodopera rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta, che ha determinato la resistente amministrazione, su conforme parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, a disporre l'esclusione dalla gara della società ricorrente.

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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
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COSTO DELLA MANODOPERA: Il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale impiegato), individuato come costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensiv...
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