Giurisprudenza e Prassi

IMMODIFICABILITÀ DELL’OFFERTA ECONOMICA – RETTIFICHE – NON AMMESSE

ANAC DELIBERA 2020

Oggetto Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Ambiente S.p.a. – Manifestazione di interesse per l’individuazione di una o più piattaforme ambientali con cui stipulare apposita convenzione per il servizio di conferimento nonché di selezione e valorizzazione rifiuti provenienti da raccolta differenziata di materiali di imballaggi in Plastica (CER 15.01.06), Plastica (15.01.02), imballaggi in carta e cartone (CER 20.01.01), nonché carta e cartone (CER 15.01.01) e gli Imballaggi in Vetro (15.01.07) - Importo a base d’asta: non indicato – S.A. Comune di Somma Vesuviana

Non può essere accolta la richiesta di rettifica dell’offerta economica, in quanto costituisce principio generale consolidato quello della immodificabilità dell'offerta, posto a tutela della imparzialità e della trasparenza dell'agire della stazione appaltante, nonché del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici, per cui «le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l'effettiva volontà del dichiarante, senza peraltro attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente. Occorre che la valutazione discrezionale di non convenienza o non idoneità delle offerte presentate sia assistita da una puntuale motivazione all’interno di un provvedimento di mancata aggiudicazione, e che siano motivate l’urgenza e la convenienza economica di procedere comunque ad un affidamento diretto, nell’attesa di esperire una nuova gara.

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DECRETO: il presente provvedimento;