Giurisprudenza e Prassi

ERRORE DI CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICA: NON VA IMPUGNATA INTERA PROCEDURA - RICALCOLO OFFERTA ECONOMICA

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2025

Per questo collegio, deve convenirsi, invero, con quanto già osservato in sede di summaria cognitio a proposito dell’errore nel quale è incorsa la commissione di gara, che ha male interpretato la formula matematica sulla cui base attribuire il punteggio per l’offerta economica, errore di cui, del resto, lo stesso Comune committente ha preso atto, per l’effetto dando mandato alla Provincia di ricalcolare i punteggi assegnati alle offerte economiche, attività in esito alla quale è stata disposta in favore del Consorzio la cit. aggiudicazione “provvisoria” (n. 16410/2025).

Va ribadito, sul punto, che in relazione all’offerta economica il bando/disciplinare di gara applica la formula “Lineare con Proporzionalità inversa sull’offerta”, nel senso che “l’offerta di ciascun fornitore viene messa in relazione inversamente proporzionale all’offerta migliore” e che l’esatto significato dell’espressione “offerta migliore” si ricava dallo stesso bando/disciplinare nel punto in cui fa riferimento alla “offerta più bassa”, indicata col termine “Omin”.

Con tale espressione (“offerta più bassa”) non può che intendersi l’offerta al massimo ribasso, ossia quella che, in termini percentuali o assoluti, esprime l’importo di valore aritmetico inferiore rispetto a tutte le altre offerte, con la conseguenza che la Commissione, nell’applicare la formula Pi = Pmax * (Omin/Oi), ha erroneamente preso a riferimento, riguardo al temine “Omin”, non “l’offerta più bassa”, come avrebbe dovuto, bensì il ribasso più basso, in questo modo equivocando del tutto il senso del bando con effetti illogici e inammissibili (maggior punteggio per l’offerta con il ribasso minore e azzeramento del peso dell’offerta economica con stravolgimento del criterio dell’o.e.v.).

Ne deriva la fondatezza della censura e, con essa, del ricorso che, diversamente da quanto eccepito dalla controinteressata, sfugge a ogni rilievo di inammissibilità atteso che la plausibile interpretazione della clausola del bando-disciplinare contenente la descritta formula matematica, per come formulata e auspicata dal ricorrente, non ne richiede l’impugnazione e, sotto altro profilo, come pure già evidenziato in sede cautelare, “l’accoglimento delle censure del consorzio ricorrente non produrrebbe affatto l’annullamento dell’intera procedura di gara bensì l’esigenza di ricalcolare le offerte economiche applicando correttamente la formula aritmetica indicata dal bando/disciplinare”, con la conseguenza che, diversamente da quanto obiettato, alcun effetto decadenziale può ricondursi alla mancata formulazione, da parte del consorzio ricorrente, della domanda di annullamento dell’intera procedura di gara.

Va anzi posto in risalto, al riguardo, che proprio l’auspicato ricalcolo del punteggio correlato all’offerta economica, nel caso di specie come detto effettuato su iniziativa dello stesso Comune committente che lo ha demandato alla Provincia di omissis, in esito al quale il Consorzio è risultato primo nella graduatoria della procedura, ha certificato, ex post, il superamento della prova di resistenza il cui onere dimostrativo la omissis s.r.l. riteneva, a torto, che il Consorzio non avesse assolto.

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