OFFERTA CONDIZIONATA - SUBORDINATA AD EVENTO FUTURO E INCERTO - INAMISSIBILE
Con il primo motivo, l’appellante ha riproposto le censure relative alla mancata esclusione di D. dalla gara per aver presentato un’offerta condizionata, in violazione dell’art. 25 del Capitolato d’Oneri.
In particolare, L. ha evidenziato che Dussmann, nel capitolo della offerta tecnica "P3 Gestione delle Emergenze" si era dichiarata in grado di garantire la continuità del servizio utilizzando una delle cucine ubicate nelle aree geografiche limitrofe a quelle di fornitura ordinaria, sulla base di distinti contratti di appalto, previa autorizzazione dei relativi committenti, assumendo peraltro di essere nella disponibilità delle suddette strutture.
Ebbene, secondo le deduzioni dell’appellante, la messa a disposizione di un centro di cottura condizionata alla previa autorizzazione dei committenti non avrebbe integrato un impegno serio e concreto, ma una condizione futura ed incerta, che avrebbe reso illegittima l’offerta.
Peraltro, L. ha anche censurato la mancata esclusione di D. per aver effettuato dichiarazioni mendaci in relazione alla disponibilità dei suddetti centri di cottura (in particolare le cucine ubicate presso l’Ospedale di Carrara, la Casa della Pasta di Spoleto o le Terme del Colosseo, tutte indisponibili oppure di incerta utilizzabilità, poiché subordinate ad un’autorizzazione esplicita dei committenti) ovvero, in subordine, l’attribuzione all’aggiudicataria del punteggio massimo di 20 punti in relazione al criterio in parola.
L’offerta di D. non può dirsi condizionata, in relazione alla dedotta indisponibilità dei centri di cottura alternativi in capo all’aggiudicataria, per essere tali centri nella disponibilità di soggetti terzi, ovverossia di altri committenti (stazioni appaltanti) in altri contratti di appalto.
A tal riguardo, è necessario premettere che, secondo la giurisprudenza consolidata, l’offerta condizionata ricorre nel caso in cui l'offerente subordini il proprio impegno contrattuale ad uno schema modificativo rispetto a quello proposto dalla stazione appaltante: in tal caso l'offerta va dichiarata inammissibile, atteso che le regole che informano la materia degli appalti pubblici esigono, a tutela della par condicio e della certezza dei rapporti giuridici (funzionali alla corretta esecuzione dell'appalto), la perfetta conformità tra il regolamento predisposto dalla Stazione appaltante e l'offerta presentata dal candidato. Detta conformità non sussiste allorquando il concorrente subordini la sua adesione al contratto a condizioni non univoche ed estranee all'oggetto del procedimento o ad elementi non previsti nelle norme di gara o al capitolato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2020, n. 3226).
In altre parole, l'offerta può dirsi condizionata allorquando l’offerente non si impegni in termini immediati all'assunzione dell'obbligazione oggetto di gara, ma accetti di subordinare l'assunzione dell'obbligo al verificarsi di un evento futuro e incerto.
Ebbene, nel caso di specie tale schema non ricorre, poiché D. si è assunta direttamente e immediatamente l'obbligo di erogazione le prestazioni supplementari (in caso di situazioni eccezionali o di particolari ricorrenze istituzionali), mediante una pluralità di strumenti alternativi, che rappresentano il ventaglio di alternative a disposizione dell’offerente per garantire il servizio.
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