Giurisprudenza e Prassi
IL CONTRATTO DI AFFITTO DI PALINSESTO NON PRECLUDE LA QUALIFICA DI NUOVO ENTRANTE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2025
Ai fini della partecipazione a una gara pubblica come nuovo entrante, il requisito della mancata diffusione di contenuti tramite soggetti controllati o collegati deve essere interpretato secondo le categorie civilistiche di cui all'art. 2359 c.c. Un contratto di affitto di palinsesto televisivo non costituisce di per sé prova di collegamento o controllo societario, non essendo idoneo a dimostrare un'influenza dominante di una società sull'altra.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

