NULLITÀ DEL CONTRATTO PUBBLICO PER MANCANZA DI IMPEGNO DI SPESA
In tema di obbligazioni contrattuali degli Enti Locali, la validità del vincolo giuridico è condizionata dall'emissione di un impegno di spesa destinato a incidere su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria ex art. 191 D.Lgs. 267/2000. La mancanza di tale iter procedurale comporta la nullità della deliberazione autorizzativa e del contratto stipulato in attuazione della stessa, impedendo al fornitore di azionare il credito nei confronti dell'amministrazione per prestazioni rese al di fuori dello schema contrattuale originario.
"Il collegio, quindi, non può che ribadire (secondo una giurisprudenza consolidata, sia di legittimità sia della stessa Corte adita) che non è ammissibile, nelle relazioni tra privati e pp.aa., aggirare le prescrizioni formali imposte dalla legge, come quelle di cui agli artt. 191 e 194 TUEL, rispondendo le stesse a esigenze di controllo, soprattutto finanziario e contabile, dell’operato delle pubbliche amministrazioni (in tal senso, di recente, Cass., 13159/2024, secondo cui “L’atto con il quale l’ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall’art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d’ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa”). L’impegno contabile determina, infatti, un vincolo di destinazione della somma e la copertura finanziaria richiede l’esistenza di adeguata capienza nel capitolo di bilancio, incidendo sull’equilibrio finanziario generale (cfr. in tal senso Cass., S.U., 26657/2014)."
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