IL CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO DA UN ENTE LOCALE IN ASSENZA DI VISTO CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA E' AFFETTO DA NULLITA ASSOLUTA
In tema di obbligazioni degli enti locali, ogni atto che comporti una spesa è valido e vincolante solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio e la relativa attestazione della copertura finanziaria comunicata al terzo. La violazione degli artt. 153 e 191 del D.Lgs. 267/2000 determina la nullità del contratto di appalto, con conseguente inammissibilità della domanda di risoluzione per inadempimento, la quale presuppone la validità del vincolo negoziale.
«Ogni atto col quale l’ente locale assume un obbligo contrattuale è, cioè, valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria» (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 13159/2024; Cass. civ., sez. I, ord. n. 35003/2025).
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