Giurisprudenza e Prassi
NULLITÀ DELLA NOTIFICA ESEGUITA A INDIRIZZO PEC NON PRESENTE NEI REGISTRI PUBBLICI (44.4)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza
2025
È inammissibile il ricorso qualora la rinnovazione della notificazione, ordinata dal Collegio per sanare un vizio originario, sia effettuata dopo la scadenza del termine perentorio assegnato o presso un indirizzo di posta elettronica certificata dell'Amministrazione resistente non risultante dai pubblici registri REGINDE o PP.AA. abilitati alla ricezione di atti giudiziari, essendo l'uso di indirizzi diversi causa di nullità per mancata instaurazione del contraddittorio.
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