Giurisprudenza e Prassi

FIGC E' ORGANISMO DIRITTO PUBBLICO

AVVOCATURA DELLO STATO SENTENZA 2020

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, una federazione sportiva nazionale può essere qualificata come organismo di diritto pubblico se, oltre ad essere dotata di personalità giuridica, è stata istituita per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale e la sua gestione è soggetta alla vigilanza di un altro organismo di diritto pubblico, quale un comitato olimpico nazionale cui la legislazione di uno Stato membro attribuisca tale qualità.

Il giudice nazionale può concludere che le federazioni sportive nazionali soddisfano esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale se le funzioni pubbliche che l'ordinamento giuridico attribuisce loro in regime di monopolio, e che costituiscono la ragion d'essere di tali enti, privi di fini di lucro, formano il nucleo fondamentale della loro azione, di modo che le altre attività presentano un carattere meramente strumentale rispetto ad essa. A tale riguardo è irrilevante che la federazione sportiva nazionale sia finanziariamente autosufficiente oppure dipenda da contributi pubblici.

Al fine di valutare se una pubblica amministrazione, quale il comitato olimpico nazionale oggetto della controversia principale, eserciti la vigilanza sulle federazioni sportive nazionali, il giudice deve procedere alla valutazione del complesso dei poteri che detto comitato detiene sulla loro gestione. Possono essere considerati indizi il cui concorso dimostrerebbe, in linea di principio, i suoi poteri di controllo, che il comitato olimpico nazionale:

- accordi il riconoscimento, ai fini sportivi, alle federazioni sportive nazionali previa approvazione dei loro statuti e, se del caso, possa revocarlo;

- possa rivolgere indirizzi e adottare decisioni sulle attività a valenza pubblicistica delle federazioni sportive nazionali;

- possa imporre alle federazioni sportive nazionali il rispetto delle disposizioni generali nonché degli indirizzi e delle delibere del comitato olimpico nazionale, disponendo il commissariamento di dette federazioni in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo;

- vigili in modo permanente sul funzionamento delle federazioni sportive nazionali;

- approvi il bilancio di previsione, i programmi di attività e il bilancio consuntivo delle federazioni sportive nazionali, potendo nominare revisori contabili che lo rappresentino (se del caso, con maggioranza dirimente nel collegio dei revisori) in seno ai loro organi.

La partecipazione qualificata o maggioritaria dei rappresentanti delle federazioni sportive nazionali negli organi del comitato olimpico nazionale non osta a che tali federazioni siano considerate organismi di diritto pubblico soggetti alla vigilanza di detto comitato.

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