Giurisprudenza e Prassi

COSTO MANODOPERA: MONTE ORE CONTRATTUALE NON E' IL MONTE ORE TEORICO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

Il monte ore contrattuale si riferisce al rapporto tra stazione appaltante e appaltatore, ovvero alla quantità di prestazioni che il secondo dovrà erogare a favore della prima: si tratta, in sostanza, dell’obbligazione principale dell’appaltatore nell'ambito del sinallagma contrattuale tra le parti, che si riverbera sui profili obbligatori del contratto; il monte ore teorico si riferisce al rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, ovvero all'obbligazione principale del lavoratore nell’ambito di un rapporto d’impiego; le ore mediamente lavorate (o monte ore effettivo) rilevano ai fini della congruità dell’offerta nella logica delle tabelle ministeriali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 15 febbraio 2024 n. 1509).

...Le disposizioni della lex specialis sopra richiamate confermano che le ore lavorative indicate dall’art. 5.1.1. del capitolato speciale d’appalto (40.224 ore annuali) costituivano il monte ore contrattuale, ossia la quantità minima di ore lavorative che l’appaltatore avrebbe dovuto assicurare per l’espletamento delle prestazioni lavorative non opzionali (ossia, obbligatorie).

Del resto, come sopra evidenziato, ai fini della corretta esecuzione del servizio, quello che interessa alla stazione appaltante è il numero delle ore di servizio assicurate dall’appaltatore nell’ambito del sinallagma contrattuale, mentre il monte delle ore teoriche attiene principalmente al rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.

Orbene, il fatto che nella offerta tecnica il Consorzio abbia indicato un monte superiore a 40.224 ore annue non è sufficiente a far ritenere la sua offerta conforme a quanto richiesto dal capitolato speciale d’appalto.

In sede di giustificazioni, il Consorzio ha quantificato le ore lavorative annue in 33.933,72, pervenendo ad una stima del costo annuo per la manodopera di € 539.103,88, che moltiplicato per il triennio comporta un costo complessivo per la manodopera di € 1.617.311.64.

Anche in sede processuale il Consorzio ha riconosciuto che “…. il monte ore complessivo “indicato” nell’offerta tecnica non è di certo “effettivo” in quanto in esso il concorrente deve computare non solo le “ore di lavoro effettivamente dedicate ai singoli servizi” ma anche le “modalità adottate per far fronte alle sostituzioni per ferie, assenze e malattie” (par. 15 del Disciplinare)” (memoria depositata in data 14 maggio 2024, pag. 12).

Queste dichiarazioni confermano che il monte delle ore indicate nella offerta tecnica non è effettivo, ma “teorico”, comprendendo anche le ore dei lavoratori utilizzati per le sostituzioni del personale (non in servizio per ferie, assenze e malattie) e che il numero di ore lavorative (indicato nella offerta economica) che il Consorzio si è impegnato ad assicurare all’appaltatore, sotto il profilo del sinallagma contrattuale, è inferiore a quanto richiesto dall’art. 5.1.1. del capitolato speciale d’appalto.

...In conclusione, l’appello principale è fondato per l’assorbente considerazione secondo la quale il numero delle ore lavorative per servizi di pulizia e servizi integrati, così come indicato dal Consorzio OMISSIS nello schema allegato alla offerta economica e nelle giustificazioni prodotte in sede di gara è inferiore al monte ore (contrattuale) richiesto dalla lex specialis di gara e, in particolare, dal capitolato speciale d’appalto, all’art. 5.1.1.

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CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
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