Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE PER L'APPLICAZIONE DEL MONITORAGGIO AZIENDALE ANTIMAFIA (32.8)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza 2025

Il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e antimafia nelle imprese, caratterizzato da una fase di proposta dell'ANAC e una di decisione prefettizia, deve garantire l'apporto partecipativo del destinatario. L'omissione della comunicazione di avvio o del preavviso di rigetto non è sanabile processualmente ai sensi dell'art. 21-octies della Legge 241/1990 qualora l'atto sia espressione di un potere ampiamente discrezionale che implica valutazioni di interessi pubblici generali connessi all'esecuzione dei contratti d'appalto.

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CORRUZIONE: Delitti specifici (artt. 317, 318, 319 c.p., etc. la cui condanna definitiva costituisce causa di esclusione automatica dalle gare. (Riferimento: Art. 94, comma 1, lett. b)