"VALORE OFFERTO" NEL FILE "OFFERTA TECNICA": L'ESCLUSIONE E' ILLEGITTIMA SE L'IMPRESA SI E' ATTENUTA ALLA MODULISTICA DELLA STAZIONE APPALTANTE (5.2)
Giova premettere che secondo consolidata giurisprudenza “non può essere sanzionata un’impresa che rende una dichiarazione conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante. Tanto è del resto conforme a consolidati principi giurisprudenziali, secondo cui la circostanza che il concorrente abbia puntualmente seguito le indicazioni fornite dalla stazione appaltante, nella modulistica pubblicata insieme al bando, non può ridondare a danno del medesimo, in violazione dei principi di massima partecipazione alle gare e di tutela del legittimo affidamento delle concorrenti in buona fede; ciò anche quando la predisposta modulistica risulti non conforme alla legge di gara, in quanto l’obiettiva incertezza così ingenerata dalla stessa stazione appaltante non può pregiudicare il concorrente determinandone l’esclusione per aver compilato l’offerta in conformità al facsimile predisposto, dovendo in tal caso prevalere il favor partecipationis, anche in applicazione del più generale principio di tutela dell’affidamento” (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 maggio 2019, n. 2917).
Tanto chiarito, trasponendo alla fattispecie le riportate coordinate ermeneutiche risulta che la ricorrente si è attenuta alle prescrizioni della disciplina di gara, le quali hanno previsto la predisposizione di due distinti file, richiedendo in quello denominato “Offerta Tecnica” l’inserimento del “valore offerto”.
A ciò è conseguito un ragionevole e legittimo affidamento dell’esponente sulla regolarità della procedura ex art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 36/2023, non potendo la stazione appaltante elidere tale affidamento sull’assunto che la piattaforma e la relativa modulistica non siano state dalla stessa predisposte, posto che, per come dedotto dalla difesa della ricorrente, l’amministrazione resistente ha fatto proprie le caratteristiche e la funzionalità della piattaforma.
Sotto concorrente profilo, poi, la giurisprudenza ha chiarito che “il divieto di commistione va apprezzato in concreto e non in astratto, nel contesto di un esercizio proporzionato e ragionevole della discrezionalità tecnica e con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall'offerta tecnica, che debbono essere effettivamente tali da consentire di ricostruire in via anticipata l'offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta” (Consiglio di Stato, Sez. V, 29 aprile 2020, n. 2732).
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