MODIFICHE SOGGETTIVE - AMMISSIBILI ANCHE NELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE
Il Collegio aderisce all’elaborazione interpretativa che conferma la perdurante applicabilità del principio “dell’ammissibilità di modifiche soggettive dei concorrenti anche nella fase dell’aggiudicazione dell’appalto” (Cons. Stato, Sez. III, 18 settembre 2019, n. 6216; delibera dell’Anac n. 244 adottata in data 8 marzo 2017 che sottolinea la perdurante esigenza di salvaguardare la libertà contrattuale delle imprese, le quali devono poter procedere alle riorganizzazioni aziendali reputate opportune senza che possa essere loro di pregiudizio lo svolgimento delle gare alle quali hanno partecipato).
Nello stesso senso, è stato sottolineato che la tesi opposta finisce con “l’ingiustamente ingessare”, senza alcuna valida ragione giustificativa, la naturale vocazione imprenditoriale dei soggetti partecipanti alle gare pubbliche, per tal guisa ponendosi in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione che sono soltanto quelle espressamente previste dall’art. 80 del nuovo Codice dei Contratti.
Appare altresì evidente che la partecipazione di un soggetto ad una procedura di evidenza pubblica non può costituire, a pena di violazione della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), o del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), motivo per condizionare, ostacolare o, addirittura, sopprimere l’essenza dell’attività imprenditoriale, quando ciò non trovi giustificazione nella necessità di tutelare superiori interessi (così, TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 7206/2018).
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