Giurisprudenza e Prassi

MANCANZA DI ESTREMA URGENZA SE L'AVVIO DEI PROGETTI CONSENTE LA TRATTAZIONE COLLEGIALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA Decreto 2024

Ai fini della concessione delle misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., non si configura un caso di estrema gravità ed urgenza quando il termine previsto per l'inizio delle attività finanziate sia sufficientemente ampio da permettere la trattazione collegiale della domanda cautelare prima che si verifichi una lesione irreparabile della posizione giuridica dell'istante.

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