Giurisprudenza e Prassi

INIBIZIONE DELLA STIPULA DEL CONTRATTO PER GARANTIRE L'INTEGRITÀ DELLA RES LITIGIOSA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Decreto 2024

In sede di istanza cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., qualora le questioni di merito richiedano un approfondimento collegiale, le esigenze cautelari del ricorrente devono ritenersi soddisfatte attraverso l'inibizione della stazione appaltante dalla stipulazione del contratto o, nel caso di avvenuta stipulazione, attraverso la sospensione degli effetti del contratto medesimo, al fine di garantire l'integrità della res litigiosa fino alla camera di consiglio.

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