Giurisprudenza e Prassi

INSUSSISTENZA DELL'ESTREMA GRAVITA' E URGENZA PER LA SOSPENSIONE MONOCRATICA DELLA NUOVA GARA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA Decreto 2026

Ai fini della concessione delle misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., il pregiudizio lamentato dal ricorrente, consistente nell'onere di partecipare a una nuova procedura di gara avviata dopo la revoca della precedente, non riveste i caratteri dell'estrema gravità ed urgenza se l'istanza collegiale può essere trattata prima che la nuova procedura si concluda. Inoltre, le spese sostenute per la partecipazione a una procedura di gara costituiscono un pregiudizio meramente patrimoniale e come tale ristorabile, non idoneo a giustificare l'interferenza monocratica immediata.

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