Giurisprudenza e Prassi

SERVIZI AD ELEVATA STANDARDIZZABILITÀ – CRITERIO MINOR PREZZO - LEGITTIMO (95)

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2020

La LP n. 16 del 2015, che disciplina gli appalti pubblici di interesse provinciale, non contiene una previsione analoga a quella di cui all'art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, come integrato dal d.l. 18.4.2019, n. 32 convertito dalla legge 14.6.2019, n. 55.

In linea generale la norma provinciale si limita ad affermare che l'aggiudicazione dell'appalto sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa debba avvenire secondo il criterio del rapporto qualità / prezzo.

L'art. 33, comma 3, cit. prevede, infatti, che nelle gare da aggiudicare col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa "di norma" non può essere usato come criterio di aggiudicazione il solo prezzo o il solo costo.

Deve dunque ricavarsi che, purché venga data adeguata motivazione delle ragioni sottese, all'amministrazione aggiudicatrice non è denegata la possibilità di utilizzare il criterio del minor prezzo ancorché i servizi privati da affidare siano connotati da un'alta intensità di manodopera.

Nel caso di specie, non può negarsi che l'amministrazione aggiudicatrice abbia compiutamente esternato le motivazioni della propria scelta, atteso che la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 18.02.2019, con la quale è stato stabilito il criterio del minor prezzo, reca la seguente motivazione: "Dopo successivo esame della documentazione di gara si è arrivati al convincimento che il criterio originariamente prescelto dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tuttavia, non risponde a criteri di efficacia nell'individuazione del soggetto affidatario, né risponde a criteri di efficienza ed economicità viste le caratteristiche standardizzate e ripetitive dei servizi oggetto della procedura di gara. La natura recisamente standardizzata dei servizi richiesti, servizi e condizioni tecniche definiti in modo dettagliato nel capitolato d'oneri, non permette, infatti, di individuare margini di qualità sufficienti per distinguere efficacemente tra diverse offerte tecniche. Difatti, per il presente contratto non vi è alcuna ragione né utilità di far luogo ad un'autonoma valutazione e valorizzazione degli elementi non meramente economici delle offerte, perché queste, proprio perché strettamente assoggettate allo standard, devono assolutamente coincidere tra le varie imprese. Al contrario, la valutazione della qualità dell'offerta quando le prestazioni non devono assolutamente differire da un esecutore ad un altro, produce l'effetto negativo di aggravare la procedura e di aumentare il livello di discrezionalità nella scelta del contraente. Il suddetto principio è stato in parte espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1609 del 13 marzo 2018 secondo la quale: "Le forniture e i servizi che rispondono a inderogabili standard tecnici o contrattuali, fissati in maniera vincolante e precisa dal committente nel capitolato speciale, possono essere affidati con il criterio del minor prezzo".

Va infine osservato che, nel caso di specie, non è dato ravvisare né la violazione del principio della libera concorrenza, atteso che il criterio di aggiudicazione adottato dall'amministrazione aggiudicatrice non ha precluso l'accesso alla gara e/o al mercato né della ricorrente né di potenziali altri concorrenti, né la violazione del principio della par condicio.

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