Giurisprudenza e Prassi

ASSENZA MARCATURA TEMPORALE OFFERTA ECONOMICA – SOCCORSO ISTRUTTORIO NON AMMESSO (83.9)

TAR CALABRIA SENTENZA 2022

Nel caso di specie risulta agli atti che la ricorrente abbia caricato sulla piattaforma un file (contenente l’offerta economica) diverso da quello a suo tempo marcato temporalmente. Se avesse, infatti, caricato il medesimo file, questo avrebbe evidentemente avuto la marcatura temporale.

Ciò chiarito in punto di fatto, si pone allora il problema di valutare se l’aver caricato sulla piattaforma della stazione appaltante un’offerta economica priva della marcatura temporale (e, dunque, un file diverso da quello a suo tempo marcato temporalmente) costituisca causa di invalidità dell’offerta economica che giustifica l’esclusione dalla gara, ovvero integri una mera irregolarità, sanabile con il rimedio del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, come dedotto dalla ricorrente.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che la coincidenza tra il numero seriale della marcatura temporale indicata all’atto della presentazione dell’offerta e quella apposta sull’offerta nella fase di upload sulla piattaforma costituisce un “adempimento essenziale”, al fine di garantire che l’offerta non sia stata modificata o sostituita in data successiva al termine ultimo perentorio di presentazione delle offerte (cfr. Cons. Stato, III, 3 ottobre 2016, n. 4050).

La mancanza della marcatura temporale sul file caricato a sistema è stata, quindi, ritenuta dalla giurisprudenza un “vizio essenziale dell’offerta”, e non una mera irregolarità formale della stessa (cfr., in questo senso, Cons. Stato, Sez. V, 24 giugno 2020, n. 4031; Cons. Stato, Sez. III, 28 luglio 2020, n. 4795).

La mancanza della marcatura sul file caricato a sistema contrasta, infatti, con la funzionalità della procedura telematica che consente di garantire la segretezza delle offerte e la loro immodificabilità, solamente se vi è un puntuale rispetto di tutti gli adempimenti in cui la procedura è scandita, non potendo ammettersi un loro adempimento parziale.

Il fatto, dunque, che la ricorrente avesse, inizialmente, creato un’offerta economica dotata di marcatura temporale non può rilevare ai fini di una sua regolare partecipazione alla gara, in quanto non è possibile escludere che l’offerta, poi effettivamente caricata a sistema, sia differente dalla prima (cfr. Cons. Stato, n. 4031/2020 citato).

La mancanza della marcatura temporale sul file caricato a sistema, in conclusione, costituisce un vizio essenziale dell’offerta economica.

La natura essenziale del vizio dell’offerta economica non marcata temporalmente esclude la possibilità di attivare il soccorso istruttorio, per consentire alla ricorrente di produrre, in un secondo tempo, il file marcato temporalmente, ovvero per dimostrare che i due file – quello marcato e quello caricato a sistema – avessero il medesimo contenuto (cfr. Cons. Stato, n. 4031/2020 citato).



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