Giurisprudenza e Prassi

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OBBLIGO DI DARNE EVIDENZA NELLE GIUSTIFICAZIONI (95.10)

TAR SICILIA CT SENTENZA 2021

Con riguardo al contenuto, invece, le giustificazioni risultano invero per certi versi inadeguate allo scopo, come denunciato dalla ricorrente, già alla luce di un sindacato estrinseco – non tecnico – esercitabile dal giudice, e inducono a ritenere che la valutazione di congruità dei costi della manodopera effettuata dal RUP non sia stata accurata e puntuale. Per giungere a tale conclusione si devono valorizzare congiuntamente due aspetti: per un verso, il fatto che l’aggiudicataria ha esposto un costo di manodopera (di circa euro 173.000) non solo di gran lunga inferiore a quello indicato dagli altri concorrenti (304.000 e 305.000 euro), ma addirittura molto più basso di quello stimato dalla stessa stazione appaltante (circa 274.000 euro); per altro verso, il fatto che tale notevole divergenza di costi sia stata giustificata nella relazione prodotta dalla stessa Nania Impianti al RUP (anche) con l’affermazione che i lavori di manutenzione straordinaria verosimilmente non dovranno essere affrontati con riguardo alla tratta A-18 Siracusa-Gela, dato che la pregressa conoscenza dello stato dei luoghi induce l’impresa a ritenerli non effettivamente praticabili, né richiedibili. In particolare, sotto questo profilo, la Nania Impianti ha precisato che lo stato di danneggiamento e di inutilizzo di alcune macchine ed infrastrutture potrebbe solo implicare minimali interventi di pulizia e di sgombero, ma non di certo il ripristino della loro funzionalità; attività, questa, che richiederebbe piuttosto ben altre iniziative da parte della stazione appaltante.

Ebbene, premette il Collegio che l’attività di manutenzione straordinaria – che costituisce una delle tre voci in cui si articola la gestione dell’appalto in esame (anche per la tratta Siracusa-Gela) – può essere legittimamente richiesta dal CAS all’impresa aggiudicataria, costituendo tale richiesta l’estrinsecazione di uno dei diritti nascenti dal contratto di appalto. Di fronte a tale ipotesi – che costituisce ben più di una remota eventualità - l’impresa appaltatrice potrebbe trovarsi di fronte al dilemma di non eseguire la prestazione (andando incontro alle conseguenti responsabilità), ovvero di eseguirla comunque, senza modificare l’offerta economica presentata, dovendo in tal caso ridurre la remunerazione del personale addetto, per non andare incontro a perdite.

In entrambi i casi, ciascuna soluzione non sarebbe accettabile.

Certo è che appare del tutto illogico e incongruente che una impresa, al fine di giustificare il ribasso offerto, ipotizzi di non effettuare parte dei servizi che sono oggetto della gara alla quale ha chiesto di partecipare, evidentemente assicurando l’integrale esecuzione delle obbligazioni assunte.



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MANUTENZIONE: La combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazi...
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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...