OBBLIGO DI MANUTENZIONE DELLE RIPE A CARICO DEI PROPRIETARI CONFINANTI CON LA PUBBLICA VIA
Ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 285/1992, l'obbligo di manutenzione e pulizia della sede stradale gravante sull'Ente proprietario non si estende alle ripe dei fondi laterali, le quali devono essere mantenute dai rispettivi proprietari privati in modo da impedire frane, scoscendimenti o caduta di materiali sulla strada. In presenza di un accertato pericolo di crollo, l'ordinanza sindacale che impone il ripristino immediato della stabilità è legittima anche in assenza di comunicazione di avvio del procedimento, prevalendo l'urgenza della tutela della pubblica incolumità.
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