Giurisprudenza e Prassi

MANCATA ILLEGITTIMA AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO – IL C.D. DANNO CURRICOLARE VA PROVATO PUNTUALMENTE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Quanto al terzo ed ultimo motivo di appello, resta invece indimostrato il danno curricolare in ordine al quale la difesa di parte appellante continua a proporre stime forfettarie che la giurisprudenza ha da tempo abbandonato. Al riguardo è stato infatti affermato che: “il danno curriculare, ancorato alla perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell’incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare, deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, ancorata … alla perdita di un livello di qualificazione già posseduta ovvero alla mancata acquisizione di un livello superiore, quale conseguenze immediate e dirette della mancata aggiudicazione; … alla mancata acquisizione di un elemento costitutivo della specifica idoneità tecnica richiesta dal bando oltre la qualificazione SOA (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2019, n. 2435; Id., sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5497), sicché solo all’esito di tale dimostrazione, relativamente all’an, è possibile procedere alla relativa liquidazione nel quantum (anche a mezzo di forfettizzazione percentuale applicata sulla somma riconosciuta a titolo di lucro cessante: cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5803) e sempre che non debba ritenersi che, trattandosi di impresa leader nel settore di riferimento, l'aver conseguito già un curriculum di tutto renda la mancata aggiudicazione di un appalto non idonea, per definizione, ad incidere negativamente sulla futura possibilità di conseguire le commesse economicamente più appetibili e, più in generale, sul posizionamento dell'impresa nello specifico settore di mercato in cui è chiamata ad operare (Cons. Stato, Sez. V, 28 gennaio 2019, n. 689)” [così Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2022, n. 9785, cit.]. Ed ancora che: in tema di mancata illegittima aggiudicazione di un appalto pubblico il creditore che invochi il risarcimento del c.d. danno curricolare deve offrire prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito (Cons. Stato, sez. V, 19 maggio 2021, n. 3892). Infine che: “La richiesta di risarcimento del danno curriculare deve essere respinta se non è stato assolto il relativo onere probatorio, dimostrando che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del servizio hanno precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche (di pari o superiore rilievo), o specificando quali sarebbero state le negative ricadute della mancata acquisizione della commessa, in termini di minore capacità competitiva e reddituale, sulle sue credenziali tecniche e commerciali” (Cons. Stato, sez. III, 5 marzo 2020, n. 1607).

Ebbene nel caso di specie alcuna dimostrazione, nel senso sopra considerato, è stata utilmente offerta dalla difesa di parte appellante la quale si è limitata: in parte a riportare stralci di giurisprudenza (cfr. pagg. 26 e 27 atto di appello); in parte ad affermare del tutto genericamente che: “Quanto, infine, alla comprova dell’an del danno, la stessa può essere ritenuta in re ipsa, anche in considerazione del consistente valore della commessa … e dell’impossibilità per ARES (che con la partecipazione alla gara GTT per la prima volta si è affacciata al mercato della fornitura di autobus) di utilizzare in futuro le referenze derivanti dall’esecuzione della stessa” (cfr. pag. 27 atto di appello).

Alla luce di quanto sopra riportato consegue inevitabilmente il rigetto dell’ultimo motivo di appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado in merito al mancato riconoscimento del danno curricolare.

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