Giurisprudenza e Prassi

GARA TELEMATICA - MALFUNZIONAMENTO PORTALE - OFFERTA TRASMESSA TRAMITE PEC - LEGITTIMA ESCLUSIONE (58)

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2021

Secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale “il principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, è interdetta al seggio di gara la conoscenza di quelli economici, per evitare ogni possibile influenza sull’apprezzamento dei primi.” “La peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell’offerta economica, impone che la tutela copra non solo l’effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio: già la sola possibilità di conoscenza dell’entità dell’offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione” (C.d.S., sez. V, n. 2732/2020; C.d.S., sez. V, n. 612/2019; C.d.S., sez. V, n. 3287/2016; ed ulteriore giurisprudenza ivi cit. sez. V, n. 2214/2013; sez. V, n. 2734/2012 e sez. V, n. 1734/2011). Posto che alla luce della giurisprudenza richiamata il condizionamento nella valutazione rileva anche solo sotto il profilo potenziale, vale allora considerare che nella fattispecie in esame il documento di sintesi dell’offerta che è stato allegato alla PEC indirizzata da S. alla Stazione Appaltante alle ore 11:55:47 contiene proprio il ribasso proposto e, quindi, un elemento in tutta evidenza ben concludente nel definire l’offerta economica, idoneo a consentire potenzialmente all’organo valutatore di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta. Inoltre il sistema di protocollazione vigente presso la Comunità prevede modalità di registrazione immediata della corrispondenza anche via PEC pervenuta all’Ente e che comportano l’impossibilità da tale momento di garantire la segretezza della corrispondenza stessa.

Il Collegio è a conoscenza della giurisprudenza di segno parzialmente diverso (cfr. C.d.S., sez. V, n. 4342/2019) che, quanto al principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica, denominato anche come divieto di commistione, considera solo l’effettiva concreta conoscenza dell’offerta economica quale causa di esclusione dalla procedura nell’assunto che il divieto non vada inteso in senso assoluto, bensì relativo, con indagine da condurre in concreto, in riferimento alla funzione cui il principio è preordinato.

Tale posizione, che appare sottesa a quanto affermato dal Giudice d’Appello nell’ordinanza n. 3793 del 9 luglio 2021 che ha disposto l’ammissione con riserva della società ricorrente alle successive fasi della gara ed ha pure ritenuto che il giudizio di primo grado dovrebbe accertare “se, in concreto, una violazione della segretezza delle offerte vi sia stata, sub specie di una presa di conoscenza dei contenuti dell’offerta della ricorrente da parte del seggio di gara attraverso la lettura della PEC delle ore 11.55.47.”, ad avviso del Collegio non è peraltro condivisibile. A tacere del fatto che l’Amministrazione ha saputo indicare puntualmente i soggetti venuti a conoscenza anticipatamente dell’offerta economica, il bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell’offerta economica impone una estrema cautela, per cui anche il mero rischio della conoscenza dell’entità dell’offerta economica, prima di quella tecnica, è capace di pregiudicare la garanzia, su cui gli amministrati devono poter contare, di imparzialità della valutazione. In altri termini nel caso di specie non sussiste la prova della mancanza di compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione che il Giudice di secondo grado ha viceversa reputato necessaria. E ciò a tacere in via dirimente dello specifico divieto che nella fattispecie risulta espressamente contenuto nella legge di gara, stabilito a pena di esclusione e – giova ribadire – rimasto inoppugnato.

Poiché, come si è detto, assume rilevanza anche solo il rischio potenziale della conoscenza anticipata dell’offerta economica, in quanto in grado di infliggere un vulnus ai principi di imparzialità e par condicio dei partecipanti che la Stazione Appaltante è tenuta ad assicurare, non valgono ad escludere la violazione del principio di segretezza dell’offerta economica né la PEC del 16 marzo 2021 con cui la ricorrente invitava la stazione appaltante a non considerare l’allegato (“incapsulato” nell’apposita busta informatica in formato .p7m) alla propria PEC dell’8 marzo 2021, né l’affermazione contenuta nel verbale del 30 marzo 2021 secondo cui l’offerta viene mantenuta riservata e non viene allegata al verbale stesso. In particolare la nota prudenzialmente inviata il 16 marzo 2021 non è per certo sufficiente ad elidere la possibilità del pregiudizio determinato dalla PEC dell’8 marzo 2021, mentre i contenuti del citato verbale non vanno intesi nell’accezione pretesa dalla ricorrente atteso che l’Amministrazione non ha accertato che il contenuto del documento di sintesi allegato alla PEC dell’8 marzo 2021 non sia stato già aperto o divulgato in alcun modo e sia rimasto del tutto riservato. Anzi: quanto rappresentato dall’Amministrazione nella memoria del 23 settembre 2021, ove sono indicati con nome e cognome i soggetti che hanno preso conoscenza della PEC, semmai conferma l’esatto contrario. Nel caso di specie sussiste pertanto la compromissione della imparzialità della valutazione.


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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
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