Giurisprudenza e Prassi

LIVELLI DI PROGETTAZIONE - OMISSIONE DI ALCUNI LIVELLI - LIMITI E IPOTESI AMMESSE (23.1)

ANAC DELIBERA 2022

Oggetto: Comune di Ascea (SA)Progettazione “Molo approdo Parco Elea-Velia”

In relazione alla possibilità di omettere i precedenti livelli di progettazione si osserva preliminarmente che l'art. 23 comma 1 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che "La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo". Il legislatore ha considerato la possibilità di una deroga da tale norma generale in casi di interventi di modesto impegno tecnico ed economico; ad es., ai sensi dell'art. 23 comma 3-bis del d.lgs. 50/2016 la norma consente una progettazione semplificata per gli appalti di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000,00 euro, affidabili anche sulla base del solo progetto definitivo. Anche il comma 4 dell'art. 23 rientra in tale ottica derogatoria poiché il legislatore consente "l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione" (comma 4, secondo periodo); tuttavia, tale disposizione va letta insieme a quanto disposto dal primo periodo del medesimo comma, ai sensi del quale ciò può essere disposto in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento". A parte la non trascurabile dimensione economica (oltre 7 milioni di euro) non si ritiene che l'intervento di cui trattasi per la sua tipologia e dimensione possa rientrare in questo regime derogatorio e semplificato di progettazione; va considerato, infatti, che trattasi di un intervento fortemente impattante sul territorio (dal punto di vista urbanistico, infrastrutturale, ambientale, economico, ecc.) e che pertanto appare di fondamentale importanza l'esatta individuazione di una serie di elementi quali-quantitativi che trovano la loro naturale collocazione in uno studio di fattibilità e/o in un progetto preliminare. Relativamente alla differente natura dei differenti livelli di progettazione e della loro naturale connessione logica questa Autorità si è espressa con la Delibera n. 96 del 19.01.2022, osservando che "I tre livelli di progettazione <In secondo luogo si rileva che il progetto definitivo consegnato dall'arch. R.V. (Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica) è stato approvato, in assenza della procedura di verifica/validazione, con Delibera di GC n. 220 del 24.07.2018; l'atto di approvazione è richiamato nella scheda con la quale la Stazione Appaltante ha presentato alla Regione Campania il progetto dell'intervento. Tuttavia, come detto, il Bando dava anche la possibilità di presentare dapprima un progetto definitivo non validato (sempre che ricorressero le condizioni per procedere con un appalto integrato) ai fini dell'inserimento nella graduatoria di cui alla lett. C dell'art. 6 per il finanziamento della progettazione e, successivamente, di presentare nuovamente il progetto, una volta acquisita la validazione, per l'inserimento nella graduatoria di cui alla lett. B dell'art. 6 del Bando relativa al finanziamento dell'opera. Non vi era quindi la necessità di procedere alla approvazione del progetto definitivo in assenza della procedura di verifica/validazione ai fini della partecipazione alla Manifestazione di interesse indetta dalla RegioneCampania. Si rileva, pertanto, una violazione dell'art. 26 comma 3 del d.lgs. 50/2016 che stabilisce che l'attività di verifica della progettazione deve essere eseguita prima dell'approvazione del progetto.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
MANUTENZIONE ORDINARIA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. oo-quater) del Codice: fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e so...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...