Giurisprudenza e Prassi

CLAUSOLA DI GRADIMENTO DIPENDENTI IMPRESA APPALTATRICE DA PARTE DEL COMMITTENTE - MANIFESTA APPALTO NON GENUINO

TRIBUNALE DI CATANZARO SENTENZA 2024

Dal contratto di appalto/accordo-quadro si evince che il committente esercitava, di fatto, anche il potere disciplinare sui dipendenti dell’impresa appaltatrice che era “tenuta a procedere all’immediata sostituzione” del dipendente ritenuto scorretto, incapace o che avesse tenuto un comportamento fraudolento o posto in essere azioni tali da creare turbamento al servizio o danni a (si veda la disposizione contenuta nell’art. 7.3 dell’accordo-quadro, supra trascritta - doc. n. 18 allegato al ricorso).

Da tale disposizione contrattuale si evince una totale, indiscriminata e, di fatto, arbitraria sottoposizione del dipendente dell’appaltatore al gradimento del committente, non potendo, in alcun modo, l’appaltatore sindacare il volere della società committente, essendo questi tenuto alla sostituzione “immediata” (e, quindi, nella sostanza, al licenziamento) del dipendente ritenuto inidoneo da (e, d’altronde, non è dato sapere neppure in cosa consista l’azione del dipendente che possa “creare turbamento al servizio o danni al committente).

Ciò posto, si rileva che l’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 chiarisce che «il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa». Nel caso di specie, per quanto sopra osservato, non sussistono i requisiti tipici dell’appalto, atteso che il potere direttivo-organizzativo dei dipendenti e del lavoro non faceva capo alle imprese appaltatrici bensì alla società committente, odierna resistente, che, addirittura per contratto, esercitava di fatto finanche il potere disciplinare sui dipendenti delle ditte appaltatrici.



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