Giurisprudenza e Prassi

INTERPRETAZIONE LEX SPECIALIS: PREVALE IL CRITERIO LETTERALE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa ritiene che, ai fini dell’interpretazione delle clausole di una lex specialis di gara, vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 c.c., il che esclude che esse possano essere assoggettate a un procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretta ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, imponendo che la loro interpretazione fondi sul significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione, e che, laddove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, debba prescegliersi, in forza del principio di favor partecipationis, il significato più favorevole al concorrente (ex multis, Cons. Stato, n. 10491 del 2022; id. n. 8481 del 2022; id. n. 1486 del 2022; id. n. 5781 del 2021; id. n. 2844 del 2021; id. n. 7345 del 2020; id. n. 1322 del 2021; id. n. 1447 del 2018; id. n. 2709 del 2014).

In sostanza, l’indirizzo condiviso ritiene che l’interpretazione della lex specialis soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss. c.c., tra le quali assume ovviamente carattere preminente quello dell’interpretazione letterale (Cons. Stato n. 2710 del 2021).

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