Giurisprudenza e Prassi

COMMISTIONE TRA OFFERTA TECNICA E OFFERTA ECONOMICA – ESAME CONCRETO DEGLI ASPETTI DI COMMISTIONE – INADATTA UNA VALUTAZIONE ASTRATTA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Per la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: a) la valutazione delle offerte tecniche deve precedere la valutazione delle offerte economiche; b) le offerte economiche devono essere contenute in buste separate dagli altri elementi (documentazione e offerte tecniche) e debitamente sigillate; c) la commissione non può aprire le buste delle offerte economiche prima di aver completato la valutazione delle offerte tecniche; d) nell’offerta tecnica non deve essere inclusa né l’intera offerta economica, né elementi consistenti dell’offerta economica o elementi che comunque consentano di ricostruirla; e) nell’offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica (Cons. Stato, V, 12 novembre 2015, n. 5181; VI, 27 novembre 2014, n. 5890).

Va altresì rilevato che, per la stessa giurisprudenza, la commistione tra offerta tecnica e offerta economica va apprezzata in concreto e non in astratto, nel contesto di un esercizio proporzionato e ragionevole della discrezionalità tecnica e con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall’offerta tecnica, che debbono essere effettivamente tali da consentire di ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta (Cons. Stato, V, 2 agosto 2021, n. 5645; 17 maggio 2021, n. 3833; 29 aprile 2020, n. 273; 11 giugno 2018, n. 3609; III, 3 dicembre 2021, n. 8047; 26 marzo 2021, n. 2581; 9 gennaio 2020, n. 167; 12 luglio 2018, n. 4284; 3 aprile 2017, n. 1530).

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve concludersi che i riferimenti temporali del cronoprogramma, pur essendo declinabili in astratto in termini economici, quali indicazioni della riduzione delle tempistiche di lavorazione, non refluiscono nella violazione del divieto di commistione, rilevando preminentemente nella sola fase contrattuale e non essendo tali da disvelare in via anticipata l’offerta economica, né nella sua interezza nè nei suoi aspetti economicamente significativi.

In tal senso, del resto, si è già espressa la giurisprudenza (Cons. Stato, III, 2 agosto 2017, n. 3874; 10 giugno 2016, n. 2510),

La sentenza impugnata ha ulteriormente osservato che anche l’eventuale accessione alla tesi delle ricorrenti tendente a interpretare il disciplinare di gara (paragrafi 9.6 e 11.3) nel senso di richiedere a pena di esclusione l’inserimento del cronoprogramma nell’offerta economica non avrebbe comunque potuto condurre all’accoglimento del ricorso principale, dovendo nel caso prevalere il primo motivo del ricorso incidentale che la controinteressata ha diretto avverso la legge di gara (violazione degli artt. 95 comma 6 e 83 comma 8 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dell’art. 67 della direttiva 24/2014/UE, del giusto procedimento), in quanto “la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di rilevare che il cronoprogramma è un elemento ‘quantitativo temporale’, ma nel significato proprio delle leggi fisiche (è misurabile nel tempo), non in quello delle leggi giuridiche, il che rende illegittimo il divieto di inserimento nell’offerta tecnica a pena di esclusione (Cons. Stato, n. 3874 del 2017). Ciò in considerazione dello stesso contenuto e della stessa disciplina dell’offerta tempo, che non ha a che fare con la parte propriamente e specificamente indicata come offerta prezzo, soprattutto quando, come nel caso di specie, l’offerta tempo è una sezione distinta di quella economica”.


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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;