Giurisprudenza e Prassi

LA PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE NON RADICA LA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE CONTRO LE SINGOLE ASSEGNAZIONI IMMOBILIARI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

In materia di concessione di immobili pubblici, la legittimazione a ricorrere non può fondarsi su un mero interesse procedimentale legato alla partecipazione alla programmazione generale, ma richiede la dimostrazione di un interesse legittimo al bene della vita, quale quello vantato da un operatore del settore potenzialmente interessato all'aggiudicazione.

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