Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALI: PRESUPPOSTI

TAR FRIULI SENTENZA 2024

Per questo collegio, occorre richiamare quella consolidata giurisprudenza amministrativa (già più volte condivisa da questo T.A.R., cfr. sent. n. 208/2021), che stabilmente riconosce l’esistenza di un “doppio binario” di legittimazione in materia ambientale (Cons. di Stato, Ad.Plen., n. 6/2020).

Si distingue, in particolare, tra una legittimazione ex lege delle associazioni di livello nazionale riconosciute dal Ministero (fondata sulla l. 349 del 1986 e che non necessita di verifica) e la legittimazione delle altre associazioni, che richiede un riscontro della concreta rappresentatività.

Quest’ultima deve essere accertata in ciascuno dei casi concreti con riguardo alla sussistenza di tre presupposti:

a) gli organismi devono perseguire statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale;

b) gli stessi devono possedere un adeguato grado di rappresentatività e stabilità;

c) gli enti devono altresì avere un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso.

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