LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALI: PRESUPPOSTI
Per questo collegio, occorre richiamare quella consolidata giurisprudenza amministrativa (già più volte condivisa da questo T.A.R., cfr. sent. n. 208/2021), che stabilmente riconosce l’esistenza di un “doppio binario” di legittimazione in materia ambientale (Cons. di Stato, Ad.Plen., n. 6/2020).
Si distingue, in particolare, tra una legittimazione ex lege delle associazioni di livello nazionale riconosciute dal Ministero (fondata sulla l. 349 del 1986 e che non necessita di verifica) e la legittimazione delle altre associazioni, che richiede un riscontro della concreta rappresentatività.
Quest’ultima deve essere accertata in ciascuno dei casi concreti con riguardo alla sussistenza di tre presupposti:
a) gli organismi devono perseguire statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale;
b) gli stessi devono possedere un adeguato grado di rappresentatività e stabilità;
c) gli enti devono altresì avere un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui