LEGITTIMAZIONE A RICORRERE: DEVE SUSSISTERE PER TUTTA LA DURATA DEL GIUDIZIO
Ciò premesso, il Collegio è dell’avviso di confermare la statuizione d’inammissibilità del ricorso, ma sulla base di un diverso iter argomentativo e, segnatamente, in accoglimento della ulteriore eccezione d’inammissibilità, già sollevata in primo grado sebbene assorbita dal Tribunale.
E, invero, in ordine logico va, dunque, analizzata la detta eccezione d’inammissibilità del ricorso, non esaminata dal primo giudice e, riproposta ritualmente dalla società appellate, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, c.p.a., la quale risulta come detto fondata.Osserva questo collegio che legittimi, per giurisprudenza pacifica, la legittimazione a ricorrere rappresenta una condizione dell’azione la quale, deve sussistere all’atto della presentazione del ricorso ed essere mantenuta per tutto il giudizio e fino al passaggio in decisione della causa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 novembre 2020, n. 6788; id. sez. IV, 26 ottobre 2020, n. 6520): in questo caso, però, il titolo legittimante di partecipazione alla gara - ossia la qualità di operatore economico autorizzato a commercializzare in Italia il farmaco offerto - è venuto meno, come puntualmente evidenziato dalla difesa regionale, anteriormente alla proposizione dell’impugnazione la quale, pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile da parte del Tribunale.
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