Giurisprudenza e Prassi

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PROROGA CONTRATTI IN ESSERE - ILLEGITTIMA NORMA REGIONALE DEL MOLISE

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2021

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Molise 13 novembre 2019, n. 15, recante «Modifiche dell’art. 7 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2015)».

In primo luogo, l’espressione usata nel ricorso – secondo cui la norma impugnata «appare, di fatto, determinare la conferma» dei contratti in essere fino al 31 dicembre 2020 – non dà luogo a una questione interpretativa, ma semplicemente allude al carattere non espresso della possibilità di proroga, senza che da ciò si possa in alcun modo inferire che il ricorso esponga le questioni in termini dubitativi o prospetti altre possibili interpretazioni della disposizione impugnata.

In secondo luogo, anche se si volesse ritenere che le questioni sollevate siano interpretative, si dovrebbe considerare che la giurisprudenza costante di questa Corte ammette questo tipo di questioni nel giudizio in via principale, a differenza di quello in via incidentale (ex multis, sentenze n. 103 del 2018, n. 270 e n. 154 del 2017).

4.1.– Venendo al merito, la questione relativa al riparto interno di competenza tra Stato e regioni presenta carattere prioritario, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto a quella diretta a denunciare la violazione dei vincoli europei, che investe il contenuto della scelta legislativa (sentenza n. 114 del 2017), e va quindi trattata per prima.

La questione relativa all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. è fondata.

È opportuno innanzitutto precisare il significato della disposizione impugnata. Per effetto di essa, l’obbligo per i comuni di «effettuare le procedure previste dalla vigente normativa» e di «pubblicare il bando di gara» va adempiuto entro il 31 dicembre 2020. Ciò significa che, nel periodo intercorrente tra il 17 novembre 2019 (giorno in cui la disposizione impugnata è entrata in vigore) e il 31 dicembre 2020, erano consentiti affidamenti diretti a soggetti terzi e proroghe di precedenti contratti. E in effetti affidamenti di questo tipo sono avvenuti, come ad esempio nel Comune di Campobasso che, con la delibera 17 aprile 2020, n. 91, della Giunta comunale, ha prorogato il precedente contratto di affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano (che scadeva il 18 aprile 2020) dal 19 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, espressamente richiamando a proprio fondamento la norma impugnata .

L’interpretazione prospettata dalla Regione – secondo cui il termine del 31 dicembre 2020, introdotto dalla norma impugnata, riguarderebbe solo l’applicazione della sanzione prevista dall’ultimo periodo dell’art. 7, comma 3, della legge reg. Molise n. 9 del 2015 – non è condivisibile. Tale termine è contenuto nella disposizione relativa all’obbligo di pubblicazione del bando di gara, separata da un punto fermo dalla successiva previsione relativa alla sanzione per il caso di inadempimento. La lettera dell’art. 7, comma 3, smentisce dunque l’ipotesi ermeneutica della Regione; né si può dire che dalla stessa disposizione emerga un’«intenzione del legislatore» (ai sensi dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile) idonea a mutare il significato desumibile dal suo testo. I lavori preparatori, del resto, confermano che la norma impugnata è stata approvata per spostare il termine per la pubblicazione del bando, come risulta dal resoconto della seduta del Consiglio regionale del 29 ottobre 2019.

Così definito il contenuto della disposizione oggetto di impugnazione, ne deriva il suo contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Consentendo infatti proroghe di precedenti contratti o comunque affidamenti diretti a soggetti terzi, essa invade la materia della «tutela della concorrenza», riservata allo Stato, creando un ostacolo alla stessa concorrenza.


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