Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA LA LIMITAZIONE DELLA PRIORITÀ NELLA SCELTA DELLA SEDE AI SOLI CASI DI ASSISTENZA A CONIUGE O FIGLIO

TAR LAZIO RM Ordinanza 2026

Nelle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, è legittima la previsione della lex specialis che limita la priorità nella scelta della sede, ex art. 33, comma 5, L. n. 104/1992, ai soli casi di assistenza al coniuge o al figlio minore. Ai fini dell'ammissibilità del gravame, sussiste l'obbligo di notifica ad almeno un controinteressato qualora l'accoglimento del ricorso comporti una modifica della graduatoria di assegnazione con potenziale lesione dei diritti acquisiti da altri vincitori.

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