Giurisprudenza e Prassi

CONSEGUENZE DELL'INERZIA DELL'AMMINISTRAZIONE NELL'OTTEMPERARE AGLI ORDINI ISTRUTTORI DEL GIUDICE (64.4)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza 2024

In sede di contenzioso amministrativo avverso provvedimenti sanzionatori o annotazioni nel Casellario informatico, l'Amministrazione è tenuta a collaborare attivamente al giudizio fornendo i chiarimenti documentali ordinati. La persistente mancata ottemperanza agli incombenti istruttori presidenziali o collegiali consente al giudice di trarre argomenti di prova dal comportamento dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati