Giurisprudenza e Prassi

DUE SOCIETA' GIURIDICAMENTE SEPARATE - ISTANZA PARTECIPAZIONE RIUNITA - NON AMMESSA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Secondo l’appellante, trattandosi di due soggetti giuridici separati (sebbene dello stesso proprietario), una “riunione” delle istanze non prevista dal bando è inammissibile.

La censura è fondata.

A prescindere dalla possibilità per le due società, che giuridicamente sono due soggetti distinti, di partecipare unitamente alla competizione depositando un’unica domanda di partecipazione (in base al bando: “Possono partecipare anche insieme due o più imprese … Le imprese devono essere connesse da un accordo contrattuale registrato, il quale deve essere allegato alla domanda di partecipazione”), non appare comunque ammissibile la riunione, a gara avviata, di due domande di partecipazione autonomamente presentate.

In tal modo, vi è il concreto rischio di alterare l’andamento della gara in corso, attraverso la somma dei requisiti e dei relativi punteggi delle due società, che all’avio della gara si erano presentate come concorrenti, in spregio ai principi di trasparenza e lealtà che devono contraddistinguere tutte le procedure ad evidenza pubblica.

A conferma di tale conclusione deve osservarsi come la partecipazione congiunta di più imprese, in base alla legge di gara, risulti comunque subordinata alla presentazione di un’unica domanda, dovendosi escludere la possibilità di presentare più domande e poi riunirle.

Sarà dunque onere dell’amministrazione valutare singolarmente le due domande di partecipazione, dovendosi escludere la possibilità della loro riunione in corso di gara.


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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...