Giurisprudenza e Prassi
INTERRUZIONE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO PER SOPRAVVENUTO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ RICORRENTE (79.2)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza
2025
Nel processo amministrativo, la dichiarazione di fallimento dell'operatore economico ricorrente, comunicata formalmente al giudice, integra un evento interruttivo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., imponendo l'onere della riassunzione del giudizio per evitarne l'estinzione definitiva.
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