Giurisprudenza e Prassi

CANCELLAZIONE DAL RUOLO PER MANCATA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DOPO INTERRUZIONE PER FALLIMENTO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Decreto 2024

In seguito alla dichiarazione di interruzione del processo per fallimento della società ricorrente, qualora il giudizio non venga tempestivamente riassunto dagli organi della procedura concorsuale o dagli altri interessati, il giudice deve disporre la cancellazione del ricorso dal ruolo dell'udienza fissata per la trattazione del merito.

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