INTERPRETAZIONE TELEOLOGICA: NECESSARIA IN ALCUNI CASI PER CAPIRE LA VOLONTA' DELLA S.A.
Osserva questo collegio come, in presenza di una specifica tecnica non corretta (a causa di un errore, come sostenuto dalla stazione appaltante) o comunque equivoca, l’interprete non può fermarsi all’interpretazione letterale, laddove da essa discende che la prestazione risulta impossibile poiché il prodotto, così come descritto nel capitolato, non esiste sul mercato, pur nella consapevolezza che, invece, il bene di cui ha bisogno la stazione appaltante è sicuramente reperibile sul mercato, atteso che l’impossibilità della prestazione discende dalla erronea descrizione del dispositivo contenuta nel capitolato tecnico.
In casi come quello in questione, si impone l’utilizzazione del criterio di interpretazione funzionale della specifica tecnica.
Il ricorso a tale strumento di interpretazione, utilizzabile per ricercare la volontà dell’Amministrazione alla luce dello scopo perseguito attraverso la gara, laddove il criterio letterale risulta fallace, consente di perseguire due finalità entrambe rilevanti: quella pro-concorrenziale e soprattutto quella conservativa.
Come è noto, all’interpretazione della lex specialis di gara risultano applicabili i principi recati dal codice civile relativi all’interpretazione dei contratti art. 1362 c.c. e seguenti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 02/07/2024, n. 5871); in particolare, rilevano in caso di specie, gli artt. 1369 c.c. (relativo all’interpretazione funzionale) e l’art. 1367 c.c. (relativo al principio conservativo).
La Cassazione ha già da tempo chiarito come nell'utilizzazione dei criteri - oltre quello letterale - diretti alla "ricerca della reale volontà delle parti", assume posizione centrale quello "funzionale, che attribuisce rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale" (Cass. Sez. 3, 22/11/2016 n. 23701; in senso analogo, anche Cass. Sez. 3, 6/07/2018, n. 17718, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, 8/03/2019, n. 6882, non massimata, e, di recente, Cass. Sez. L., 25/01/2022 n. 2173; Cass. Sez. 6 - 3, 08/11/2022 n. 32786)” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza, 09/02/2024, n. 3671; Cass. Civ. ordinanza 20/6/2024 n. 17073).
L’interpretazione teleologica/funzionale consente di individuare la ratio della richiesta di un determinato prodotto alla luce della sua utilizzazione, e consente, in casi come quello in questione, in cui il vizio risiede nella sola descrizione del prodotto, di evitare risultati disfunzionali per l’interesse pubblico, quali l’impossibilità di dotarsi di quel particolare bene perché erroneamente descritto nel capitolato speciale, ovvero l’acquisto di un aliud pro alio non rispondente alle esigenze effettivamente perseguite dall’Amministrazione.
L’interpretazione funzionale consente di soddisfare anche il principio conservativo in quanto permette di assegnare alla definizione del dispositivo un significato utile, che sia al contempo rispettoso della volontà e delle finalità perseguite dalla stazione appaltante.
Ne consegue che il TAR ha correttamente applicato il criterio teleologico per l’interpretazione della lex specialis.
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