Giurisprudenza e Prassi

INTERPRETAZIONE LEX SPECIALIS: COME AVVIENE LA RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA ARCHITETTI ED INGEGNERI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2024

Nell'interpretazione della legge di gara assume carattere preminente la regola collegata all'interpretazione letterale, con esclusione di ogni ulteriore procedimento ermeneutico in caso di clausole assolutamente chiare; pertanto solo in caso di omissioni od ambiguità delle singole clausole, si può fare ricorso ad altri canoni ermeneutici, tra cui rilevano quelli dettati dall'art. 1363 cod. civ, dell'interpretazione complessiva delle clausole, le une per mezzo delle, e dall'art. 1367 cod. civ., che, in ossequio al principio di conservazione degli atti giuridici, nel dubbio impone di seguire l'interpretazione che consente di mantenerne gli effetti, piuttosto che quella che ne determini la privazione (Cons. Stato, Sez. V, 25 marzo 2020 n. 2090).

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle cennate ipotesi, siccome l’art. 3 del Capitolato tecnico era assolutamente chiaro ed inequivoco nel richiedere, sia pure non a pena di esclusione, in riferimento specifico alla direzione Lavori (Tabella 2), un “Direttore lavori, rappresentato da una figura professionale di Architetto o Architetto Paesaggista abilitato e iscritto all’Albo sez. “A”.

Ora, nel momento in cui l’applicazione letterale di tale prescrizione non è stata ritenuta dalla Stazione appaltante coerente con la disciplina di settore e con l’oggetto principale della procedura di affidamento (cfr. nota di conferma dell’aggiudicazione), non era possibile procedere alla sua mera disapplicazione, che infatti è limitata alle ipotesi, diversa da quella in esame, di clausole nulle, inidonee a produrre effetti giuridici, come nel caso della disposizione del bando che introduca una causa di esclusione dalla procedura non prevista dalla legge, nulla per la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione (in termini, Cons. Stato, Sez. V, 23 novembre 2020, n.7257).

... L’oggetto principale della procedura di affidamento si riferisce, quindi, come correttamente dedotto dal ricorrente incidentale, ad opere viarie non strettamente connesse con i singoli fabbricati, sicché tali interventi non possono dirsi riservati alla competenza degli architetti, quanto, piuttosto ascritte alla riserva di competenza degli ingegneri ai sensi dell’art. 51 del r.d. n. 2537/1925 (Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto), secondo cui “Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Viceversa, l’art. 52 del r.d. n. 2537/1925 riserva alla professione di architetto solo le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla l. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, precisando, comunque, che la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

Pertanto, tutte le progettazioni tecniche che non attengono all’edilizia civile rientrano nell’ambito delle competenze dei soli ingegneri, mentre la progettazione attinente all’edilizia civile può essere svolta anche dagli architetti, oltre che dagli ingegneri (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 30 luglio 2019, n. 4169).

In argomento, è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la progettazione delle opere viarie che, come nel caso in esame, non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri, in base all'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli art. 51, 52 e 54, r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, in quanto le ridette previsioni regolamentari sono espressamente mantenute in vigore dall'art. 1, d.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001, oltre che dagli art. 16 (per gli architetti) e 46, comma 2 (per gli ingegneri iscritti alla sezione A), di cui allo stesso d.P.R. (si veda, sul punto, Cons. Stato Sez. V, 11 febbraio 2021, n.1255 che richiama: Cons. Stato, sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8027; id., sez. V, 17 luglio 2019, n. 5012).

A conferma dell’anzidetto riparto di competenze soccorre, peraltro, l’art. 54 del r.d. n. 2537/1925 laddove precisa ulteriormente che le competenze dell’Architetto sono espressamente escluse “per le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche”.

Ora, l’eventualità che le lavorazioni oggetto di progettazione possano insistere su beni soggetti ai vincoli di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 o di "rilevante interesse artistico", legittima, semmai, ai sensi del combinato disposto degli art. 51 e 52 del r.d. n. 2537/1925, l’ulteriore supporto di un architetto, figura professionale che era comunque presente nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria.

Invero, l’art. 3 del Capitolato specifica che: “il soggetto attuatore, per il tramite del Rup, si riserva la possibilità di chiedere all’aggiudicatario del servizio di integrare l’ufficio di Direzione lavori con eventuali ulteriori figure professionali in possesso di specifiche competenze non inizialmente previste”, tra cui a titolo esemplificativo, un “esperto per gli aspetti storico artistici rappresentato da una figura professionale in possesso di diploma di laurea o di specializzazione, ovvero dottorato di ricerca in storia dell’arte, ovvero titolo equipollente”; e che “l’operatore economico dovrà avvalersi, qualora necessario, anche della seguente figura professionale di supporto alla esecuzione delle attività di verifica degli aspetti nell’ambito archeologico, di un archeologo”.

Il che postula il rilievo solo eventuale degli aspetti storico- artistici rispetto all’attività principale di affidamento di competenza ingegneristica.

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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
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OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
RESTAURO: L'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un'opera o di un manufatto; 
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...