Giurisprudenza e Prassi
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ONERI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE (27.4)
TAR SICILIA Sentenza
2025
Ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016, i costi per la risoluzione delle interferenze con infrastrutture a rete preesistenti devono gravare sul soggetto aggiudicatore dell'opera pubblica e non sui gestori terzi, in quanto l'interferenza deriva esclusivamente dalla decisione amministrativa di realizzare l'opera; ne consegue l'illegittimità dell'atto che trasferisce tali oneri ai gestori senza previa garanzia di copertura finanziaria e definizione di un piano di risoluzione concordato.
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