Giurisprudenza e Prassi

LIMITI ALL'APPLICAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE MAGGIORATO NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA (1284.4)

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Ordinanza 2025

In sede di ottemperanza per il pagamento di crediti risarcitori, non è applicabile il tasso di interesse maggiorato ex art. 1284, comma 4, c.c. qualora il giudizio sia iniziato prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 132/2014. Inoltre, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale sui ritardi nei pagamenti commerciali solo dal momento della proposizione della domanda giudiziale e non dalla data di un'eventuale richiesta stragiudiziale.

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