INTERESSI MORATORI NEGLI APPALTI: IRRILEVANZA DEL RITARDO NEI FINANZIAMENTI PUBBLICI
In materia di appalti di lavori pubblici, la disciplina della decorrenza automatica degli interessi moratori dettata dal D.Lgs. 231/2002 è applicabile ai contratti tra imprese e Pubblica Amministrazione. L’indicazione, negli atti della procedura, che l’opera sia finanziata tramite contributi ministeriali non integra una condizione sospensiva dell’obbligo di pagamento, né configura una "presupposizione" idonea a giustificare il ritardo nell'adempimento.
"la disciplina della decorrenza automatica degli interessi moratori [...] è applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e le P.A. [...] ed è, pertanto, compatibile anche con l'appalto"; "Neppure può ritenersi che all’enunciazione [...] del finanziamento dell’opera con contributo statale [...] sia seguito l’inserimento nel contratto di una condizione sospensiva dell’obbligazione di pagamento del corrispettivo, costituita dalla effettiva ricezione del contributo".
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