Giurisprudenza e Prassi

INTERESSI MORATORI NEGLI APPALTI E PRECLUSIONI DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE

TRIBUNALE DI POTENZA SENTENZA 2026

In tema di procedimento per ingiunzione relativo a corrispettivi maturati nell'ambito di appalti pubblici, l'Amministrazione opponente che intenda far valere un proprio controcredito – derivante dall'annullamento in autotutela di una determinazione di pagamento – al fine di ottenere la ripetizione dell'indebito o l'operatività della compensazione giudiziale, è tenuta a formulare rituale domanda riconvenzionale nell'atto introduttivo, soggiacendo alle ordinarie decadenze. Riguardo alla richiesta di interessi moratori formulata dall'operatore economico per i ritardati pagamenti, spetta alla Stazione Appaltante l'onere di provare l'esatto adempimento o la non imputabilità del ritardo.

Estratti del provvedimento da cui è tratta la massima:

«In merito, infatti, la giurisprudenza è granitica nel ritenere che in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell’opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l’opponente quella di convenuto con riguardo sia alla ripartizione dell’onere della prova che ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (arg. Cass. n. 7526 del 21/03/2024; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21101 del 19/10/2015)».

«In proposito, la giurisprudenza ha precisato che in tema di prova dell’inesatto adempimento di un’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, allorquando il creditore deduca che l’inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento [...] è suo onere, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori, indicare non solo il giorno di scadenza dell’obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui è stato eseguito il pagamento della somma capitale; ove tale onere venga osservato, compete al debitore dimostrare l’avvenuto esatto adempimento (cfr. Cassazione civile sez. I, 24/05/2012, n. 8242)».

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)